"Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna" - A. Einstein
Accordi prematrimoniali
Sugli accordi prematrimoniali
Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2629
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla urgente necessità di introdurre un istituto nel nostro ordinamento: i patti prematrimoniali, o prenuptial agreements. Si tratta di un istituto stipulato da nubendi destinato a regolare vari aspetti del matrimonio, patrimoniali e non, nonché dell’eventuale crisi coniugale.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1. (Disciplina dei patti prematrimoniali) 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 156, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il giudice deve tenere dei patti prematrimoniali di natura patrimoniale, eventualmente stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis, e darne esecuzione»; b) all’articolo 159, le parole: «comunione dei beni regolata dalla sezione III» sono sostituite dalle seguenti: «separazione dei beni regolata dalla sezione V»; 1) al secondo comma, la parola: «separazione» è sostituita dalle seguenti: «comunione dei beni»; 2) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di patti prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’articolo 162-bis.»; Il patto prematrimoniale deve essere sottoscritto dalle parti, a pena di nullità, e depositato presso l’Ufficio del registro, territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti. Art. 2. (Opzione di scelta nei casi di scioglimento del matrimonio) 1. Il patto prematrimoniale può anche escludere l’applicazione delle disposizioni in materia patrimoniale previste dalla legge 1º dicembre 1970, n. 898. Art. 3. (Disciplina dei casi di scioglimento 1. All’articolo 5, comma 6, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il giudice deve tenere conto dei patti prematrimoniali eventualmente stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis del codice civile e darne esecuzione». Art. 4. (Norma transitoria) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che abbiano contratto matrimonio prima della medesima data possono stipulare un patto prematrimoniale di natura patrimoniale, ai sensi degli articoli 162, quinto comma, e 162-bis del codice civile, introdotti dall’articolo 1, lettere c), numero 2), e d) della presente legge. 24.08.2015 Spataro Senato
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