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Famiglia    

Scheda sul divorzio breve

Molto piu' facile la separazione e con effetti anticipati. Nessuna misura invece per aiutare i matrimoni a durare. Nella foto due giovani coppie guardano l'orizzonte. In silenzio - Courtesy of Spataro 2015
23.04.2015 - pag. 91490 print in pdf print on web

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l divorzio breve
L'Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
  • anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
  • anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
  • stabilire una disciplina transitoria.
Già approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e modificato dal Senato il 18 marzo 2015, il provvedimento – che è composto da tre articoli - è stato nuovamente esaminato dalla Camera.
Sull'accelerazione del procedimento di separazione e divorzio sono già state adottate nel 2014 alcune misure acceleratorie: la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

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La proposta di legge sul divorzio breve
  • 1 Atto Camera
  • 4 dossier
20/04/2015

La proposta di legge riduce in primo luogo il periodo di tempo necessario che deve intercorrere tra separazione e divorzio.

La legge sul divorzio (n. 898/1970) attualmente prevede (art. 3) che:

  • lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
  • ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

La proposta di legge modifica la disciplina sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali.

Nelle separazioni giudiziali:

  • riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
  • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

 

 Il Senato ha soppresso poi la disposizione (presente nel testo approvato dalla Camera in prima lettura) in base a cui, ove alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale.

Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato la modifica relativa all'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica chiariva l'ultrattività dell'ordinanza presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

 

La proposta di legge anticipa poi il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Attualmente, lo scioglimento della comunione si realizza solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

La proposta di legge anticipa lo scioglimento della comunione legale:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

 

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Il Senato ha inoltre soppresso la disposizione, presente nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva anche la comunicazione allo stato civile della domanda di separazione ai fini dell'annotazione

 

La proposta di legge, infine, disciplina la fase transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Diversamente, il testo approvato dalla Camera in prima lettura:

- prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda;

- non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

 

Dossier
Atti di interesse
 
Le semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio
  • 1 Atto Camera
  • 1 dossier
  • 1 rimando
20/04/2015

Sono state di recente adottate altre misure acceleratorie proprio con riguardo al procedimento in materia di divorzio e di separazione: la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

In particolare, il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, prevede due modalità che semplificano i procedimenti di separazione e scioglimento degli effetti del matrimonio ovvero le condizioni di separazione o di divorzio, entrambi adottabili solo in presenza di accordo tra i coniugi.

Il primo (art. 6) prevede il ricorso ad una particolare forma di negoziazione assistita da avvocati, consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto solo in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al PM presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo. La convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti.

Oltre che davanti ad avvocati, viene, inoltre, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco analogo accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 12). La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo: il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sè non prima dei successivi 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Dossier
Atti di interesse
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