Segui via: Newsletter - Telegram
 




Avvocati    

Cosa pensa il CNF della pubblicita' degli avvocati nella condanna dell'antitrust

La decisione dell'antitrust.
17.11.2014 - pag. 90869 print in pdf print on web

N

Nella decisione dell'antitrust che condanna il CNF a imprecisabili milioni di euro, limitandola a 900.000 circa, ci sono varie affermazioni che interessano gli avvocati che lavorano.

Ecco due punti centrali: le tariffe e la pubblicita'.

 

SULLE TARIFFE

Dice l'agcm: "Gli avvocati, pertanto, difficilmente avranno un incentivo a discostarsi dalle indicazioni deontologiche fornite dal CNF mediante le proprie circolari o i propri pareri, visto che è lo stesso CNF chiamato a valutare nel merito e sanzionare disciplinarmente, in ultima istanza, la violazione dei canoni deontologici da parte degli avvocati156.

...

E ancora: "E’ evidente infine l’idoneità della condotta del CNF a indurre i professionisti ad autolimitarsi nelle proprie decisioni in materia di compensi, in ragione delle possibili conseguenze disciplinari derivanti dalla richiesta di onorari che potrebbero essere giudicati dall’ordine professionale troppo esigui. La circolare pertanto favorisce, reintroducendo di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, il mantenimento di prezzi sovraconcorrenziali tra i professionisti, a svantaggio dei consumatori.



SULLA PUBBLICITA'

"129. Ai fini della valutazione della fattispecie contestata devono inoltre essere richiamate le importanti funzioni svolte dallo strumento pubblicitario in un mercato concorrenziale: esso facilita l’ingresso di nuovi operatori, stimola l’innovazione di quelli già presenti e contribuisce a colmare le lacune informative dei fruitori dei servizi professionali, costituendo in tal modo un’importante leva del processo concorrenziale161.

"130. Che la pubblicità tenda all’acquisizione del cliente, mettendo a disposizione di quest’ultimo le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole e in tal modo promuovendo l’acquisto dei beni o servizi offerti, è del resto un truismo; sotto questo profilo non è chiaro dunque quale altro obiettivo il CNF assegni alla pubblicità, allorché nel parere valuta negativamente la circostanza che il messaggio diffuso attraverso le piattaforme online “non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all’acquisizione del cliente”.

"131. Appare inoltre artificiosa e non condivisibile la distinzione, effettuata dal CNF, tra la pubblicità veicolata dai professionisti tramite propri siti web, considerata legittima, e quella veicolata tramite le vetrine online quali AmicaCard, che il CNF ritiene invece in violazione della norma deontologica relativa all’accaparramento della clientela. La distinzione, basata sul fatto che nel primo caso il sito web è accessibile alla generalità degli utenti, mentre nel secondo caso lo sarebbe solo agli iscritti al circuito attraverso il quale si pubblicizza l’attività professionale, appare capziosa e in ogni caso non risulta corrispondente alla realtà dei fatti nel caso di specie.

 

In mio neretto i due passaggi più importanti.

Ometto ogni valutazione. Ma sono molto libero di pensare, e questo mi ha aiutato in tutti questi anni non poco.

Iniziano tempi di guerra civile tra gli avvocati a favore e quelli contro. Purtroppo la battaglia di interpretazioni sui social è già scoppiata.

Ho parlato con tanti, che mi hanno confidato di non aver letto il provvedimento.

E' la vostra vita. Leggetevelo. Basta mezz'ora.

Saprete chi vi governa cosa pensa che voi possiate fare o non fare. E poi riflettete.

 

Ecco il comunicato:

 

ORDINI PROFESSIONALI: MULTA ANTITRUST AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER AVER RISTRETTO CONCORRENZA SUI COMPENSI


Con una sanzione pecuniaria di 912.536,40 euro, l’Antitrust ha multato il Consiglio nazionale forense per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali. La decisione dell’Autorità  chiude così un’istruttoria sulle condotte del Cnf per violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Consiglio forense è stato sanzionato dall’Agcm per aver pubblicato una circolare con cui reintroduceva di fatto l’obbligatorietà delle tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012.

E inoltre, per aver adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò confliggerebbe con il divieto di accaparramento della clientela sancito dal Codice deontologico della categoria.

Secondo l’Antitrust, questi due interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha anche diffidato il Cnf dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.


Roma, 14 novembre 2014


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    













innovare l'informatica e il diritto


per la pace