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"#NonEsistonoCausePerse" - Antonio Mumolo, pres. Avvocato di strada



Banche    

Banche: condannata la banca che per la vendita di bond Argentina, Cirio e Parmalat

Recentissima decisione del Tribunale di Bari. Non basta un modulo sulla propensione al rischio, la banca deve informarsi volta per volta.
30.10.2014 - pag. 90762 print in pdf print on web

B

Bond sottoscritti nel 2001, condanna a favore degli eredi del pensionato del 2014.

E' un caso emblematico: i risparmi di una vita potevano essere rischiati in questo modo ?

La banca commette varie irregolarità e il Tribunale afferma:

“Nel caso in esame, dunque, sono ravvisabili plurimi inadempimenti della banca convenuta … L’inadempimento degli obblighi suindicati comporta la responsabilità risarcitoria della banca ... il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico del cliente un rischio che, presumibilmente, egli non si sarebbe accollato”.

Abbiamo sentito l'avv. Massimo Melpignano di Bari che ha seguito la posizione, e ci ha indicato i punti centrali alla base della decisione che gli altri avvocati potranno sostenere, ricorrendone i presupposti. Il testo integrale della decisione è al link più in basso indicato.

 

1)  La Corte Suprema ha chiarito che l’obbligo risarcitorio può discendere non solo dalle violazioni dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni poste dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario che avvengano nella fase che precede ed accompagna la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (responsabilità precontrattuale), ma anche dalle medesime violazioni che riguardino le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria, come integrato dalla normativa generale e di dettaglio indicata precedentemente  (in tale ipotesi le violazioni, dando luogo a responsabilità contrattuale, comportano in ogni caso obbligo risarcitorio, oltre a poter condurre eventualmente alla risoluzione del contratto-quadro).


2) secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in materia, gli obblighi informativi in questione possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell’operazione, atteso che “la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l’intermediario o il promotore deve verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza”.
Ne consegue che l’investitore non professionale deve avere ricevuto dall’intermediario ed avere compreso le necessarie informazioni sui rischi dello strumento finanziario trattato, connessi all’eventualità che gli interessi non gli vengano pagati o addirittura che il capitale non gli venga più rimborsato.
La cogenza di tali obblighi non si affievolisce neppure quando l’investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari oppure un’esperienza in pregresse operazioni, non contemplando la normativa di settore alcuna distinzione tra clienti esperti o meno, salvo che l’investitore rivesta la qualifica di operatore qualificato (pacificamente non ricorrente nel caso qui in esame).


3) l’art. 28 comma 1º del Reg. Consob n. 11522/1998 impone all’intermediario (tra l’altro), in attuazione degli obblighi stabiliti dall’art. 21 del D.Lg. n. 58/1998 (comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati), di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio «prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati».
Pertanto l’intermediario è tenuto a chiedere le informazioni de quibus non solo prima della conclusione del contratto-quadro, ma anche dopo la stipulazione di detto contratto, anteriormente all’effettuazione delle operazioni esecutive di tale atto negoziale (a meno che, naturalmente, tra stipulazione del contratto-quadro e relative operazioni esecutive manchi un significativo iato temporale, come accade – ma non è il caso qui in esame, con tutta evidenza – allorquando dette operazioni sono effettuate immediatamente dopo la stipula del contratto-quadro).
 


4) Dagli atti risulta che, all’epoca degli investimenti per cui è causa, (omissis) era persona settantasettenne, diplomato geometra, (ex) dipendente dell’U.T.E. già collocato in pensione e (omissis) era casalinga con licenza di scuola elementare; ne consegue che la ‘profilatura’ dei clienti operata dalla banca in data 08/01/2002 appare non solo tardiva, ma anche molto poco attendibile [le ‘schede’, quantunque sottoscritte dai clienti (i quali, verosimilmente, firmarono senza neppure rendersi conto esattamente di quanto in esse riportato, forse perché spinti da piena fiducia nella banca e/o nei suoi operatori), appaiono oggettivamente funzionali all’esigenza della banca di creare, a propria tutela, una ‘copertura’ documentale agli investimenti effettuati l’anno precedente (quasi tutti molto rischiosi, come si vedrà più oltre), più che all’esigenza dei clienti di vedere correttamente acquisite dalla banca le notizie di cui all’art. 28 comma 1º lett. a) del Reg. Consob n. 11522/1998 (relativamente, cioè, alla loro ‘reale’ “esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari”, alla loro ‘reale’ “situazione finanziaria”, ai loro ‘reali’ “obiettivi di investimento” ed alla loro ‘reale’ “propensione al rischio”].



5) L’inadempimento degli obblighi suindicati comporta la responsabilità risarcitoria della banca, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo avere affermato che il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico del cliente un rischio che, presumibilmente, egli non si sarebbe accollato, ha precisato che tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (a meno che non risulti che dopo l’acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, pur avendo avuto la possibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza, di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbiano tuttavia conservati nel proprio patrimonio).

 

Sono argomentazioni rivoluzionarie nel modo di adire la magistratura nell'interpretazione dei contratti. Non basta il rispetto della forma, ma bisogna verificare che la finalità della forma sia stata perseguita  fattivamente nel caso concreto.

 

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito Adusbef www.adusbef.bari.it ed è liberamente scaricabile a disposizione di tutti affinchè venga utilizzato come precedente nelle migliaia di cause pendenti in tutta Italia.


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