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"E' importante ricordarsi da dove partiamo, e le persone che ci sono state per farci arrivare dove siamo" - Luca Giacomelli Ferrarini



Autorita'    

Sforbiciata alle autorita' indipendenti. Tutte.

Meta' di tutto i personale entro il primo ottobre 2014
07.07.2014 - pag. 90191 print in pdf print on web

D

Dal decreto 90 del 2014

Art. 22            (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa, dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.

  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  l'articolo  29,  e'inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I componenti degli organi di vertice  e  i  dirigenti  a  tempo  indeterminato  della  Commissione nazionale per le società e la borsa,  nei  quattro  anni  successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi  in  violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.".

  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995,  n.  481, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti:  "e  i dirigenti a tempo indeterminato";

  b) è aggiunto in fine il seguente periodo:  "Le  disposizioni  del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di supporto.".

  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono  nulle le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma  1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

  6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziaricontabiliacquisti appalti,  amministrazione  del personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici logistici, sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti:  "  nonche'  le autorità indipendenti,";

  b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo  le  parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"  sono  aggiunte  le  seguenti:  " nonchè le autorità indipendenti,".

  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu'  edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di  regolazione  dei trasporti, dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per  le  garanzie nelle comunicazioni  e  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro  il  30  giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici  nei  predetti edifici. Analogamente si procede, tenendo  conto  delle  esigenze  di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,  del Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.

  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

  11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorità di  cui all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il  comma  1,  secondo   periodo,   dell'articolo   37   del   citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.

  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  l'articolo  14,  comma  2,  è abrogato.

  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente  decreto,  l'articolo  23,  comma   1,   lettera   e),   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle  parole  "I predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le  deliberazioni  della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";

  b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo,  le  parole  "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro voti favorevoli.";

  c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con  non  meno di quattro voti favorevoli.";

  d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di quattro voti favorevoli.".  

  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il contributo a carico dei soggetti vigilati.

  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.


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07.07.2014 Spataro

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