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"Perche' non si sconvolgono i palinsesti programmando finalmente i grandi film, i grandi concerti di musica classica, di jazz, di pop, i documentari sulla vita e le opere dei grandi pittori, dei grandi scultori, dei grandi architetti, la lettura dei testi dei grandi scrittori, la prosa, la poesia, la danza, insomma perche' non diamo la possibilita' a milioni di utenti di scoprire che c'e' altro?" - Pupi Avati



Avvocati    

Agcm: condanna per gli Ordini che hanno ostacolato i colleghi comunitari

Comportamenti tenuti e cessati tra il 2011 e il 2012
20.05.2014 - pag. 89917 print in pdf print on web

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    L

    L’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti si ritiene soddisfatta del grande risultato ottenuto a tutela degli avvocati comunitari che intendono accedere al mercato dei servizi legali nel territorio Italiano.

    La pronuncia dell’Autorità cristallizza i principi giuridici della giurisprudenza comunitaria e la ratio della Direttiva 98/5/CE che è volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

    Roma, lì 17.05.2013.

     

    116.  In  tal  senso  si  e'  espressa  anche  la  giurisprudenza  comunitaria  e  nazionale 120 ,  che ha sottolineato con chiarezza che l’iscrizione nella sezione  speciale degli avvocati stabiliti debba essere subordinata esclusivamente alla  condizione della produzione da parte dell’interessato della documentazione  relativa  all’avvenuta  iscrizione  presso  la  corrispondente  Autorita'  di  altro  Stato  Membro  e  che,  pertanto,  deve  ritenersi  illegittimo  “ogni  ostacolo  frapposto,  al  di  fuori  delle  previsioni  de lla  normativa  comunitaria,  al  riconoscimento, nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal  soggetto nello Stato [di origine] ”  121 .

    117.  Alla  luce  della  pronuncia  citata,  inoltre,  e'  ragionevole  ritenere  che  i  COA  coinvolti  abbiano  avuto  consapevolezza  della  restrittivita',  anche  solo  potenziale,  delle  condotte  adottate.  Diversamente  da  quanto  sostenuto, infatti,  in  presenza  di  un  quadro  normativo  di  riferimento  che  richiede  unicamente  la  prova  dell’iscrizione  all’albo  nel  Paese  di  provenienza 122 ,  risulta  evidente  l’idoneita'  delle  determinazioni  citate  ad  appesantire  ingiustificatamente  il  processo  di  stabilimento/integrazione  introdotto  dalla  Direttiva 98/5/CE 123 .


    118.  Con  particolare  riferimento,  infine,  a  quanto  affermato  dal  COA  di  Tempio  circa  la  tassa  di  1500  euro,  richiesta  ai  fini  dell’iscrizione  alla  sezione speciale, si osserva che la stessa non può ritenersi “giustificata” dalla  necessitĂ  di coprire i possibili costi derivanti dalla nomina di un interprete  per  lo  svolgimento  del  colloquio  in  lingua.  Infatti,  la  richiesta  di  tale  contributo a carico esclusivamente degli avvocati comunitari, oltre ad essere  in  contrasto  con  il  quadro  normativo  citato,  ha  un ’evidente  natura  anticoncorrenziale,  come  desumibile  dalle  stesse  dichiarazioni  della  parte  che  ha,  infatti,  evidenziato  la  previsione  di  un  ben  diverso  trattamento  riservato  agli  avvocati  abilitati  in  Italia 124 .  Il  COA  di  Tempio  ha,  dunque,  introdotto, oltre ai requisiti ulteriori di cui sopra, una sor ta di impropria entry  fee  per  l’accesso  degli  avvocati  comunitari  al  mercato  dei  servizi  professionali citati.


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    20.05.2014 Spataro

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