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Deontologia    

L'Ordine di Torino porta la ragionevolezza tra gli avvocati civilisti

Nota di Spataro:

Non so se piangere o gioire. Sono anni che gli avvocati della lista di civile.it ne parlavano ma non trovavano sostegno ufficiale. Quello tanto auspicato ora viene affermato principio deontologico, proprio come tante volte implorato da queste pagine.

E ora lo si faccia a livello nazionale.

Subito.

Basta volere.

14.04.2014 - pag. 89706 print in pdf print on web

I

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, preso atto delle sempre maggiori difficoltà delle cancellerie civili del  Tribunale  di  Torino  a  ricevere  il  pubblico,  qualificato  e  non,  negli  orari  di  sportello,  con  conseguente  formazione  di  lunghe  code  per  l’accesso,  e  della  possibilità  di  deposito  telematico  delle  memorie  con gli eventuali annessi documenti,

ritenuto vantaggioso per gli avvocati che atti e documenti depositati  in causa siano scambiati tra le parti con mezzi telematici, anche in  caso  di  deposito  in  modo  tradizionale  e  non  telematico,  al  fine  di  evitare  accessi  in  cancelleria  per  il  ritiro  degli  atti  di  controparte  e  per  la  richiesta  di  copie  dei  documenti,  con  risparmio  di  tempo  e  anche di diritti di copia, invita  gli  avvocati  che  depositino  un  atto  (nella  forma  della  memoria autorizzata e non, istanza o altro atto codificato o no), nel  corso  di  un  giudizio  civile,  a  trasmettere  copia  dell’atto  e  degli eventuali documenti allegati alle controparti costituite,  a mezzo posta elettronica o telefax, non appena scaduto il termine  per  il  deposito,  nonché  al  collega  che  ne  faccia  richiesta,  dichiarando  di  aver  ricevuto  la  procura  dalla  parte  non  ancora  costituita.

Segnala  che,  in  attesa  di  eventuali  accordi  con  le  cancellerie,  allo stato  l’avvocato  provvede  comunque  al  deposito  e  al  ritiro  delle  copie di scambio in cancelleria.

Ricorda ai colleghi che tale comportamento collaborativo costituisce attuazione  pratica  della  norma  deontologica  che  impone  un  corretto comportamento nei confronti dei colleghi.

Precisa che l’esigenza di tale forma di collaborazione non sussiste in  caso  di  deposito  telematico  dell’atto,  in  quanto  lo  stesso,  con  i  documenti  allegati,   è  visibile   dalle  parti  costituite  nel  fascicolo  telematico, al quale l’avvocato accede tramite la propria smart card


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