Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento – Avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio – Nullità


2014-03-26
abstract: Cassazione sentenza 7.3.2014 n. 5367

Segnalato da Franco Ionadi


I

In  tema  di  diritti  e  garanzie    del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,  la  L.  27  luglio  2000,   n. 212,  art.  12,  comma  7,  deve  essere  interpretato   nel    senso    che l'inosservanza   del   termine   dilatorio   di    sessanta    giorni    per l'emanazione   dell'avviso  di  accertamento  -   termine   decorrente   dal  rilascio  al contribuente,  nei  cui  confronti  sia  stato  effettuato   un accesso,    un'ispezione    o   una   verifica    nei    locali    destinati all'esercizio   dell'attività,  della  copia  del   processo   verbale    di chiusura delle operazioni  -  determina  di  per  sè,  salvo  che  ricorrano specifiche  ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo  emesso "ante  tempus",  poichè  detto  termine  è  posto  a  garanzia   del   pieno dispiegarsi  del  contraddittorio  procedimentale,  il   quale   costituisce primaria  espressione  dei  principi,  di   derivazione  costituzionale,  di collaborazione e buona fede tra  amministrazione   e   contribuente   ed   è diretto al migliore e più  efficace  esercizio  della  potestà   impositiva.

Il vizio invalidante non consiste  nella  mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che  ne  hanno   determinato  l'emissione  anticipata, bensì   nell'effettiva   assenza    di    detto    requisito    (esonerativo dall'osservanza  del  termine),   la   cui    ricorrenza,   nella   concreta fattispecie  e  all'epoca  di   tale   emissione,    deve   essere   provata dall'ufficio

 

NOTA: Fattispecie riguardante avviso di recupero del credito d’imposta emesso a seguito di accesso presso la sede aziendale.


2014-03-26 Segnalato da Franco Ionadi








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