Accertamento - A seguito di verifica bancaria - Termine dilatorio di 60 giorni per la notifica - Nullità
abstract: Cassazione Sentenza n. 2594 del 5.2.2014
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Nullità Accertamento Avviso di accertamento Indagini bancarie Verifiche bancarie Indagini finanziarie Statuto del contribuente Termine di sessanta giorni Processo verbale di constatazione
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Il mancato rispetto del termine dilatorio di sesanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) comporta la nullità dell'atto impositivo. Il rispetto di detto termine è imposto dalla norma non solo in caso di operazioni do verifica esterne, presso il domicilio o la sede del contribuente, ma, in generale, in ogni ipotesi in cui l'attività di verifica debba concludersi con la sottoscrizione e consegna di un processo verbale delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, la questione riguardava un accertamento scaturito da verifiche bancarie).
NOTA: Sulla specifica questione, vedansi anche le sentenze nn. 18184/2013 SSUU e n. 20770/2013
2014-02-06 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Nullità Accertamento Avviso di accertamento Indagini bancarie Verifiche bancarie Indagini finanziarie Statuto del contribuente Termine di sessanta giorni Processo verbale di constatazione
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