Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Non esiste piu' l'applicazione dei principi morali della societa' e c'e' un affastellarsi di leggi, come se le leggi possano sostituire i principi" - Vittorino Andreoli



Legge elettorale    

Incostituzionale la legge elettorale. E ora, questo Parlamento ? - UPD

Ora ci siamo dentro. Tutti. (testo aggiornato): "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare"
14.01.2014 - pag. 89121 print in pdf print on web

H

Ho pubblicato su Sentenze.info la sentenza della Corte Costituzionale sull'ordinanza interlocutoria della Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello e del Tribunale di Milano che insieme hanno negato vi fosse una questione di costituzionalita'.

Si': non ci hanno creduto.

Qualcuno dice di piu'. Leggete qui

Poi, incredibilmente, troviamo le argomentazioni dell'avvocatura di Stato che semplicemente hanno fermato trattarsi di scelte politiche all'interno delle quali il cittadino non ha potere di intervento. Ecco qui gli atti, con ampie citazioni.

Ora, sciupate alcune importanti settimane, qualsiasi cosa farà questo Parlamento, e probabilmente anche quelle che sono state fatte dall'incardinazione del processo, nel 2009, potranno essere dichiarate tamquam non essent.

Meraviglioso terremoto di proporzioni spaventose.

Perchè ora, ufficialmente, siamo in anarchia.

ps: attenti anche alle nomine. Se il diritto amministrativo ancora vale qualcosa, nessuno se ne salva.

Al link sotto indicato i testi delle decisioni della Cassazione e della Corte Costituzionale

Per sapere delle ragioni dell'incostituzionalita', un evento organizzato dai protagonisti dell'azione giudiziaria.

 

Aggiornamento:

... e invece, tutto sbagliato. E' la Corte che dichiara tutto valido.

"7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

"Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che ilprincipio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

"Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

"Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

"Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazionielettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)."

Io però credo che il passaggio: "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare" sia un tantino assertivo.


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Non esiste piu' l'applicazione dei principi morali della societa' e c'e' un affastellarsi di leggi, come se le leggi possano sostituire i principi" - Vittorino Andreoli








innovare l'informatica e il diritto


per la pace