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"la forza di un popolo si misura dalle qualita' delle sue donne, di cui le giovani sono il progetto" - babakar mbaye ndaak



Salute    

L'avvocato e' mero esecutore delle richieste del cliente ? No. Nemmeno il medico.

Nella bozza di modifica del codice deontologico il medico spiega e motiva ogni obiezione di coscienza che possa comportare danni.

Un tema da approfondire leggendo il comunicato e la bozza allegata.

18.09.2013 - pag. 88194 print in pdf print on web

N

NELLA    BOZZA    DEL    NUOVO    CODICE    DI    DEONTOLOGIA    MEDICA    SI    PROCLAMA  L’AUTONOMIA    E    L’INDIPENDENZA    DEL    MEDICO  MA    NELL’ARTICOLATO    LO    SI    RIDUCE    A    SEMPLICE    BUROCRATE    ED    ESECUTORE  DEI    DESIDERI    ALTRUI

17 settembre 2013 

  Leggendo  i  diversi  articoli   della  bozza  del  Codice  di  Deontologia  Medica  che  il  Comitato Centrale della FNOMCeO ha predisposto ed inviato per la consultazione agli Ordini  Provinciali  ci  siamo  subito  resi  conto  che  l’unico  motivo  per  cui  il  Comitato  Centrale  ha  sentito  la  necessita'  di  riformulare  il  Codice  di  Deontologia  Medica  e'  quello  di  ridurre  ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza del Medico per asservirlo alle culture dominanti e  a certa medicina dei desideri, che poco ha da spartire con la prassi medica che da Ippocrate ai  nostri giorni ha visto moltissimi Colleghi non solofare diagnosi e terapia ma  prendersi cura delle persone che senza riserva alcuna si affidavano alle loro cure con piena fiducia.


Gia'  nella  riformulazione  dell’art.  1   i  termini  usati  “Il  Codice  di  deontologia  medica  e'  un  corpus normativo  unitario” indicano  il  tentativo  di  limitare  l’autonomia  e  l’indipendenza  del  Medico  e  di  trasformarlo  da  libero  professionista  che  opera  secondo  scienza  e  coscienza in  un  burocrate, tentativo confermato dal flebile riferimento al Giuramento Professionale del Medico, il  cui contenuto da solo è sufficiente – se messo in pratica da ogni Iscritto - per illuminare e rendere  trasparente, responsabile e scientificamente validoed aggiornato ogni nostro atto professionale.


Come Ostetrici e Ginecologi ci preme – in particolare – evidenziare l’assurda modifica dell’art.22, che di fatto metterebbe in sordina non solo dueprincipi fondamentali della professione medica,  l’autonomia  e  l’indipendenza,  ma  anche  un  diritto  costituzionale  di  tutti  i  cittadini  Italiani.


Definiamo assurda questa modifica perchè in un momento in cui alcune forze politiche e culturali  cercano  di  minare  l’autonomia  e  l’indipendenza  del  medico  costringendolo  ad  agire  contro  la  propria  coscienza  e  contro  i  principi  che  da  sempre hanno  regolato  l’esercizio  della  nostra  professione,  ci  saremmo  aspettati  da  parte  della  FNOMCeO  una  difesa  esplicita  della  nostra  indipendenza ed autonomia e non la riduzione dell’atto medico a semplice esecuzione della volonta'  altrui.


Ridurre il Medico a burocrate, a semplice esecutoredi desideri e volontà altrui in tempi in cui  tutto sembra muoversi per produrre profitti non è la strada migliore per tutelare il rispetto della vita,  della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona.


Ci auguriamo che la stesura finale del Nuovo Codicedi Deontologia Medica non contribuisca a  svilire ulteriormente la dignità della professione medica.

 

Comunicato 4/2013 del 17.9.2013

A.I.G.O.C.
Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici
Corso Trieste, 42 – 00198 Roma

 

Dall'allegato:

Art. 16 - Accanimento diagnostico-terapeutico –

Il  medico,  anche  tenendo  conto  delle  volontà  del  paziente  laddove  espresse,  deve  astenersi
dalla  ostinazione  in  trattamenti  diagnostici  e  terapeutici  da  cui non  si  possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
L’alimentazione  e  l’idratazione   non  si  configurano come  trattamenti  futili  e  non
proporzionati in alcuna condizione clinica esistente o nella sua prevedibile evoluzione. (4)
Il  controllo  efficace  del  dolore  e  la  palliazione  non  si  configurano  come  trattamenti  futili  e  non
proporzionati in alcuna condizione clinica esistente o nella sua prevedibile evoluzione.

 

Art. 22 Autonomia e responsabilità diagnosticoterapeutica

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il
suo convincimento clinico, può rifiutare la propriaopera, a meno che questo comportamento
non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al
cittadino ogni utile informazione e chiarimento (6).


Art. 38 Autonomia del cittadino e direttive anticipate

Il  medico  deve  attenersi,  nell’ambito  dell’autonomia  e  indipendenza  che  caratterizza  la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto
della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del
soggetto,  ha  l’obbligo  di  dare  adeguate  informazioni  al  minore  e  di  tenere  conto  della  sua
volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto  alle richieste del legale rappresentantedeve
segnalare  il  caso  all’autorità  giudiziaria;  analogamente  deve  comportarsi  di  fronte  a  un
maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà, deve tenere conto  nelle proprie scelte di quanto precedentemente  manifestato dallo
stesso in modo certo e documentato (7).

 


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