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"La violenza e' l'ultimo rifugio degli incapaci" - Isaac Asimov



Avvocati    

Cancellare 60.000 avvocati e' probabile: lo dice l'UGAI

Cancellati d'ufficio quelli non attivi ?

29.05.2013 - pag. 83656 print in pdf print on web

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S

Secondo UGAI, al link indicato, la riforma permetterebbe di cancellare avvocati che non raggiungono un minimo di fatturato (NDR: MA: v. art. 21approvato) e una attività continuata.

Secondo alcune interviste, senza citare la fonte pero', qualcuno avrebbe indicato l'obiettivo di riportare gli avvocati a 100.000

Leggevo ancora qualche giorno fa una sentenza che ricordava che la professione di avvocato non può essere limitata quantitativamente. I vecchi dicevano che e', e resta, una libera professione. Non come i giudici, per intenderci.

E ricordare che sono altri avvocati ad aver sostenuto questa riforma è un segno dei tempi. Come Cassandra.

Vi è chi afferma, ed anche i parlamentari qui, che la legge sia stata votata senza il numero legale.

V. il link indicato.

V. anche:

  1. PDF Disegno di legge A.S. n. 601-711-1171-1198-B Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (1576 KB)

 

L'art. 21:

Art. 21 Esercizio   professionale   effettivo,   continuativo,   abituale   e prevalente e revisione degli albi,  degli  elenchi  e  dei  registri;obbligo di iscrizione alla previdenza forense
 
  1.  La   permanenza   dell'iscrizione   all'albo   e'   subordinata all'esercizio della  professione  in  modo  effettivo,  continuativo, abituale  e  prevalente,  salve  le  eccezioni  previste   anche   in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento  dell'esercizio  effettivo,  continuativo,  abituale   e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le  modalità per la reiscrizione sono disciplinate  con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite,  con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
  2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni,  compie le verifiche necessarie  anche  mediante  richiesta  di  informazione all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine  esegue  la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di  conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  4. La mancanza della effettivita', continuativita',  abitualita'  e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se  non  sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.  La  procedura  deve prevedere il contraddittorio con  l'interessato,  che  dovra'  essere invitato  a  presentare  osservazioni  scritte  e,  se  necessario  o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
  5. Qualora il consiglio  dell'ordine  non  provveda  alla  verifica periodica  dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale   e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi  omissioni,  il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti  anni  di  anzianita'  anche  iscritti  presso  altri   ordini, affinche'  provvedano  in  sostituzione.  Ai  commissari  spetta   il rimborso delle spese di viaggio  e  di  soggiorno  e  una  indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.  
  6.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative  o  componenti del Parlamento europeo.
  7.  La  prova   dell'effettivita',   continuita',   abitualita'   e prevalenza non e', in ogni caso, richiesta:
    a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi',  agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;  
    b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la possibilità di lavoro;
    c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di  assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di autosufficienza.
  8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale  iscrizione  alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  9. La Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense,  con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data  di  entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei contributi per  soggetti  in  particolari  condizioni  e  l'eventuale applicazione del regime contributivo.
  10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa  nazionale  di previdenza e assistenza forense.


 

Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 858 del 21/12/2012

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Colleghi, ognuno voti per sé. Come dicevo al senatore Serra, la Presidenza su questo ha uno strumento di dovere. Chiedo ai senatori Segretari di controllare che ognuno voti per sé stesso. (I senatori Segretari effettuano un controllo sulla regolarità della votazione). È tutto regolare.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14,17, è ripresa alle ore 14,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B (ore 14,50)

 PRESIDENTE. (ndr:Renato SCHIFANI) Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.9.

 PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche facendo seguito al recente intervento del senatore Serra, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

... e poi ...

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.


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