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Trasporti
Trasporto aereo: le clausole vessatorie nel parere della CamCom Milano
Il parere è stato realizzato dalla Camera di commercio di Milano attraverso il servizio armonizzazione del mercato.
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Dalla Camera di commercio il parere di valore regolatorio sulle clausole vessatorie nei contratti di trasporto aereo di passeggeri e bagagli
Aerei, le nuove norme "tutelano" i passeggeri Responsabilità, rispetto degli orari e chiarezza delle regole Senza sorprese il volo di gestanti, bambini, animali da compagnia
Milano, 25 ottobre 2012. Aerei: orari non rispettati, contratti redatti solo in lingua inglese, tariffe poco chiare, difficoltà a viaggiare per le gestanti, scarsa chiarezza per le tariffe dei bambini, responsabilità limitata per la perdita dei bagagli, poca chiarezza per chi viaggia con un cane o un gatto sono alcune delle clausole vessatorie, cioè penalizzanti per i viaggiatori, presenti nei contratti di trasporto aereo che d'ora in poi non potranno più essere inserite. Rapporti tra compagnie aeree e passeggeri all'insegna della chiarezza, trasparenza e reciproca lealtà: è questo lo spirito che ha animato la procedura di verifica e controllo delle condizioni contrattuali del trasporto passeggeri e bagagli che ha visto coinvolte quindici tra le più importanti compagnie aeree mondiali insieme al rappresentante di ENAC- Ente nazionale per l'Aviazione Civile e una commissione tecnica. Il parere è stato realizzato dalla Camera di commercio di Milano attraverso il servizio armonizzazione del mercato.
Per la gestione delle controversie tra i viaggiatori e le compagnie aeree, è possibile un tentativo di mediazione presso il Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di commercio di Milano. Il servizio è rivolto alle imprese ed ai consumatori. Il Servizio è accessibile anche in modalità online. Per ogni ulteriore informazione: Servizio di conciliazione-Camera Arbitrale della Camera di commercio di Milano: sede di Milano tel. 02/8515.4501, fax 02/85154577, e-mail: servizio.conciliazione@mi.camcom.it., sito internet: www.conciliazione.com. Risolvionline: tel 02/85154522, fax: 02/85154577.
"La Camera di commercio - ha dichiarato Paolo Giuggioli, componente della Commissione clausole vessatorie e consigliere della Camera di commercio di Milano - affronta con questo parere un tema rilevante per l'economia: sul trasporto aereo ruota l'economia internazionale. Avere un servizio accessibile a condizioni chiare e trasparenti, migliora i rapporti di affidabilità tra viaggiatori e compagnie aeree".
"Abbiamo avviato un percorso - ha dichiarato Erica Corti, consigliere della Camera di commercio di Milano - per migliorare la qualità di importanti infrastrutture alla base della competitività del territorio, all'insegna di una maggiore chiarezza e con vantaggi per le compagnie aeree e per i consumatori".
Le clausole vessatorie nei contratti di trasporto aereo di passeggeri e bagagli al seguito.
Limitazione della responsabilità per il contenuto dei bagagli. Diversi contratti riportano clausole relative ai limiti di rimborso per il danneggiamento del bagaglio e del loro contenuto. Tale clausola risulta vessatoria in quanto poco chiara e trasparente. Sarebbe auspicabile una indicazione chiara e precisa sui limiti e gli importi. Consegna del bagaglio. Dubbie sono le espressioni per la consegna del bagaglio nelle quali si parla di consegna in "termini ragionevoli oppure non appena possibile". Esse si prestano a valutazioni discrezionali della compagnia aerea e limitano l'eventuale azione di responsabilità da parte del viaggiatore. Consegna del bagaglio ritrovato. Vessatoria la clausola che pone a carico del viaggiatore l'onere del ritiro, presso l'aeroporto di destinazione, del bagaglio ritrovato, anche dopo diversi giorni. Il viaggiatore oltre al disagio di non aver ricevuto il bagaglio a destinazione deve sostenere l'onere (a volte difficoltoso) di recuperare il bagaglio presso l'aeroporto che ha già lasciato da ore o da giorni. Esonero per colpa lieve. Vessatoria la clausola che esonera il vettore per i danni subiti dal bagaglio per colpa lieve. Bagaglio da stivare. Risulta vessatorio il pagamento di un supplemento eccessivamente oneroso (a volte di importo superiore allo stesso biglietto per il trasporto del passeggero) nel caso in cui il bagaglio trasportato in stiva non sia idoneo e debba essere stivato. Danni al bagaglio e limitazione della responsabilità. Previsioni di limitazioni della responsabilità del vettore in merito al bagaglio, quando questo rientra nell'ambito della disponibilità del vettore, sono vessatorie in quanto il vettore risponde dal momento in cui ha avuto in consegna il bagaglio sino alla sua riconsegna, senza alcuna distinzione se sia o meno nella sua disponibilità di fatto. Vessatoria risulta anche la clausola che esclude la responsabilità del vettore se il consumatore, in caso di bagaglio danneggiato, non presenta immediata contestazione dei danni al momento del ritiro. Tale clausola non considera l'ipotesi di vizzi occulti e non apparenti.
25.10.2012 Spataro CamCom Milano Link: http://www.mi.camcom.it/web/guest/rss-comunicati-s
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