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"L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragio- ne, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé" - Calamandrei



Onorari    

Il Gdp Vingiani di Salerno sulle spese competenze ed onorari liquidati se superiori al valore della domanda

Ringrazio l'Avv. Emilio Longobardi del cortese invio del proprio commento che condivide con i lettori di Civile.it.

"il giudicante prende posizione in ordine alla recente normativa in materia di spese del giudizio secondo novellato dall'art.13 decreto legge n.212 del 22.12.2011 convertito in legge 17.2.2012 n.10 " secondo cui le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice di pace non possono superare il valore della domanda".

19.09.2012 - pag. 82238 print in pdf print on web

class=capolettera>S id="footnotes"> style='line-height: 150%; margin-right:15;align: justify'> align="JUSTIFY">Segnalo un interessante sentenza n.3629/12 del giudice di pace di Salerno dott. Luigi Vingiani depositata in data 11.9.2012 r.g.n. 5352/12 dove il giudicante prende posizione in ordine alla recente normativa in materia di spese del giudizio secondo novellato dall'art.13 decreto legge n.212 del 22.12.2011 convertito in legge 17.2.2012 n.10 " secondo cui le spese competenze ed onorari liquidati dal giudice di pace non possono superare il valore della domanda".

align="JUSTIFY">Prima di analizzare la sentenza, ricordiamo sinteticamente come sono strutturate le a seguito della modifica legislativa:

align="JUSTIFY"> style='position:relative;'> name='iod_1' style='position:absolute; top:-100px;'>Art. 82. (Patrocinio)

align="JUSTIFY"> style='position:relative;'> name='iod_2' style='position:absolute; top:-100px;'>Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 1.100

align="JUSTIFY">Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. 

align="JUSTIFY">Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

align="JUSTIFY">Art. 91.  style='position:relative;'> name='iod_3' style='position:absolute; top:-100px;'>(Condanna alle spese)

align="JUSTIFY">Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

align="JUSTIFY">Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

align="JUSTIFY">I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

align="JUSTIFY">Ritiene il giudice di pace che : con il citato richiamo all'art.82 primo comma c.p.c. il legislatore abbia,invece, voluto limitare tale principio soltanto ad alcune cause e cioè quelle in cui l'attore abbia scelto di difendersi personalmente, traendo la seguente conclusione: " style='position:relative;'> name='iod_4' style='position:absolute; top:-100px;'>Le spese competenze ed onorari pari al valore della domanda sono (soltanto) quelle da liquidarsi in favore del convenuto vittorioso che nonostante la possibilità di costituirsi personalmente , così come ha fatto l'attore, abbia deciso invece di rivolgersi ad un legale".

align="JUSTIFY">Il giudicante parte dopo avere rammentato le modifiche che il decreto legge ha apportato alla previgente disciplina passa ad analizzare le prime interpretazioni date alla norma che però mostra di non condividere: "Secondo una prima interpretazione si è ritenuto che lo scopo del legislatore di urgenza nell'adozione di tale norma fosse quello di non voler favorire il contenzioso seriale evitando che la parte soccombente possa essere condannata a rimborsare alla parte vincitrice spese legali per un ammontare superiore al valore della posta in gioco nel processo.

align="JUSTIFY">Tuttavia,sembra del tutto evidente che tale interpretazione rappresenta un grave vulnus all'effettività della tutela giudiziaria dei diritti e, quindi, all'effettività delle norme di diritto sostanziale.

align="JUSTIFY">Seguendo tale interpretazione ,nel caso concreto, accadrà che la parte vittoriosa avrà diritto al rimborso di una somma di soli Euro 3,30 inferiore a quella che sarebbe stata liquidata in base alla tariffa professionale ed addirittura inferiore al costo del contributo unificato di Euro 37,00 corrisposto per l'iscrizione a ruolo della causa con la conseguenza che la differenza resta a carico della parte stessa che di fatto resterà soccombente in giudizio per una somma maggiore ( di circa cento volte ) rispetto alla pretesa azionata.In altre parole,posto che il costo minimo per la sola iscrizione a ruolo è di almeno 45,00 Euro (costituiti dalla somma di Euro 37,00 per il contributo unificato e dagli ulteriori diritti di Euro 8,00 per la marca da bollo), in ipotesi di controversie inferiori all'importo di Euro 45,00 l'attore ,non solo, non potrebbe ottenere nemmeno il rimborso del contributo unificato ma, nonostante l'esito favorevole del giudizio, dovrebbe sobbarcarsi anche, il costo delle spese del proprio legale .

align="JUSTIFY">E' evidente il diverso trattamento che tale interpretazione riserverebbe alle parti in causa:

  • align="JUSTIFY">negativo per l'attore che seppur vittorioso e quindi per colui che in sentenza vede riconosciuto un proprio diritto il quale deve subire l'aggravio di un costo non solo da anticipare, ma anche all'esito del giudizio;

  • align="JUSTIFY">positivo per il convenuto che seppur riconosciuto colpevole di aver violato norme di diritto viene premiato con una condanna limitata al valore della controversia.

align="JUSTIFY">E' ,altresì ,evidente che tale interpretazione si appalesa ancora più ingiusta e contraria ai principi dell'ordinamento proprio nelle cause cosiddette "seriali" in cui il comportamento negativo del convenuto è esteso nei confronti di una moltitudine di persone e protratto nel tempo per il cui l'esiguo valore non è più tale se viene moltiplicato il numero di utenti destinatari.

align="JUSTIFY">Si pensi ad una grande impresa nel settore bancario, assicurativo telefonico o energetico o da un ente pubblico economico che pretenda illegittimamente un compenso di pochi euro da migliaia di utenti o consumatori per prestazioni indebite o per contributi non dovuti o alla sedicente maga truffaldina o al disonesto rivenditore televisivo che venda merce taroccata per importi modesti. (Purtroppo, la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha dimostrato che tali ipotesi non sono solo meramente scolastiche).

align="JUSTIFY">Orbene, quale cittadino ,sapendo di non aver diritto al rimborso delle spese legali intenterà mai una causa nei confronti di queste grandi imprese o dei truffatori televisivi? Proporre l'azione sarà economicamente svantaggioso.....In conclusione, una siffatta interpretazione della norma in questione, oltre a rappresentare un disincentivo alle azioni legali fondato esclusivamente sulla minor convenienza del processo rispetto al non esercitare l'azione in giudizio - tenuto anche conto del sistema processuale italiano - appare, quindi, del tutto inefficiente rispetto alla tutela dei diritti (essendo questo peraltro l'obiettivo - o uno degli obiettivi - del processo civile)......In definitiva una siffatta interpretazione rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti ai singoli violando il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito sia dalla Costituzione Italiana e sia dall'ordinamento comunitario ed essendo gravemente lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito, il quale "si estende anche alle spese che devono essere sostenute per agire in giudizio" (vedi sentenza Corte cost. n. 223/2001).

align="JUSTIFY">Il giudicante tuttavia non solleva una questione di incostituzionalità della disciplina, ma ricerca una interpretazione costituzionalmente orientata della norma partendo dai principi espressi dalla S.C. in materia di spese legali : "In ordine alla liquidazione delle spese stragiudiziali: " La Corte (sentenza 997/2010) ha chiarito che tali spese sono a tutti gli effetti configurabili come danno emergente e che tale configurabilità non può essere esclusa per il solo fatto che l'intervento stragiudiziale non abbia poi portato alla definizione della controversia.

align="JUSTIFY">Ciò che rileva, piuttosto verificare se le spese stragiudiziali siano state necessarie e giustificate". Nella parte motiva della sentenza la Corte richiama una sua precedente decisione in cui aveva affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, style="text-decoration: underline;">costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali." (Cass. n. 2775 del 2006). 

align="JUSTIFY">Analogo principio è stato sancito in tema di rimborso spese per il gratuito patrocinio ribadendo che l'onere posto a carico dello Stato è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata"(Cass. n.24729/2011).

align="JUSTIFY">Si richiama infine l'orientamento consolidato della S.C. in ordine al divieto di compensazione delle spese legali per la "limitata attività difensiva" svolta dalla parte, alla natura della controversia, nonché alla materia oggetto di causa ammettendola soltanto se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altre" gravi ed eccezionali ragioni ", esplicitamente indicate nella motivazione".

align="JUSTIFY">In particolare è stato condiviso il precedente orientamento secondo cui "non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata" (Cass. II, sentenza 21521 del 2010).

align="JUSTIFY">Pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali, dovranno essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia decisa.

align="JUSTIFY">La giurisprudenza della S.C. di recente ha ritenuto che il principio di refusione delle spese costituisca una fattispecie indennitaria rispondente al principio di causalità da rapportare all'infondatezza nel merito della posizione assunta (Cfr. Cass. sez.III, 30.3.2010 n.7625).-

align="JUSTIFY">La pregnanza che l'abuso del ricorso al processo ha inevitabilmente acquistato con l'aumento delle liti degli ultimi anni ha dato una diversa visione della responsabilità per le spese processuali in particolare a seguito della riforma dell'art.96 c.p.c. , e dell' style="text-decoration: underline;"> href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=33898#art151">art. 151 disp. att. c.p.c., per come novellato dal  style="text-decoration: underline;"> href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=10205">Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40," ed una più costante applicazione del principio di lealtà processuale sancito dall'art.88 c.p.c. nell'ottica sostanziale del dovere di solidarietà sancito dall'art.2 Cost. e nell'ottica processuale della garanzia del giusto processo assicurata dall'art.111 Cost. -

align="JUSTIFY">Ma l'uso appropriato o distorto dello strumento processuale deve essere valutato tanto in chiave attiva che di resistenza alle pretese avanzate. (V. Cass. S.U.20.8.2010 n.18810 rv.614316).

align="JUSTIFY">La valutazione del giudicante non può prescindere dal fondamento della pretesa e dalla correlativa mancanza di pregio giuridico delle eccezioni sollevata dalla parte convenuta.

align="JUSTIFY">Dall'analisi poi di tali massime afferma che: ", il principio della "sostanziale" soccombenza è un principio cardine del nostro sistema giuridico e tutela valori costituzionali sanciti dagli artt.3 e 24 Cost. e dall'art.6 della Cedu e dall'art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

align="JUSTIFY">La riduzione o compensazione delle spese è consentita solo al giudice con adeguata motivazione e ricorrendo gravi motivi relativi al caso concreto e quindi ex post non in astratto e prima della proposizione del giudizio.

align="JUSTIFY">Una interpretazione della norma che non rispetti tale principio incidendo sulle modalità di esercizio dell'azione e di tutela dei diritti, suscita consistenti dubbi di incostituzionalità per cui si rende necessario per il giudice valutare se siano possibili diverse interpretazioni in linea con i principi costituzionali e comunitari..".

align="JUSTIFY">La conclusione, quindi, che ne trae è che : " I suddetti articoli vanno interpretati unitariamente e sistematicamente per cui secondo un'interpretazione letterale e logica in ossequio ai principi dettati dall'art.12 delle preleggi, e in ossequio ai principi costituzionali e comunitari, rimane il principio di liquidazione spese a carico del soccombente ed il richiamo espresso di cui all'art.82 primo comma c.p.c. fa si che tale articolo si applichi soltanto in ipotesi in cui l'attore si sia costituito di persona, abbia anticipato il contributo unificato e sia rimasto soccombente.

align="JUSTIFY"> style='position:relative;'> name='iod_4' style='position:absolute; top:-100px;'>Le spese competenze ed onorari pari al valore della domanda sono (soltanto) quelle da liquidarsi in favore del convenuto vittorioso che nonostante la possibilità di costituirsi personalmente , così come ha fatto l'attore, abbia deciso invece di rivolgersi ad un legale.

align="JUSTIFY">Diversamente il legislatore avrebbe detto "nelle cause di valore inferiore ai millecento euro" e non già "nei giudizi di cui all'art.82 primo comma".

align="JUSTIFY">Il richiamo espresso all'art.82 primo comma è maggiormente incisivo e pregnante allorchè si consideri che il legislatore poteva limitarsi ad affermare un principio generale dicendo semplicemente che " le spese competenze ed onorari non possono superare il valore della domanda" per cui in una causa del valore di 50 Euro le spese complessive liquidabili non potevano superare tale valore..... E' evidente che invece, con il citato richiamo all'art.82 primo comma c.p.c. il legislatore abbia,invece, voluto limitare tale principio soltanto ad alcune cause e cioè quelle in cui l'attore abbia scelto di difendersi personalmente.

align="JUSTIFY">Passando, quindi, al caso concreto ed avendo ritenuto fondata la domanda per una sorta capitale di €3,30 il giudicante liquida quindi le spese di giudizio a carico della parte soccombente ai minimi tariffari considerando che l'attore: "si è rivolto ad un legale che ha dovuto esaminare la normativa in materia e svolgere un'attività difensiva difficilmente esperibile dalla parte personalmente e che ,comunque, si ritiene necessaria e funzionale all'accoglimento della domanda attorea.

align="JUSTIFY">Una diversa soluzione viene ritenuta penalizzante atteso che : "parte attorea dovrebbe ricevere un compenso per spese legali di Euro 3,30 sobbarcandosi il costo del contributo unificato del valore di circa dieci volte la domanda ed il costo delle spese legali sicuramente superiore al valore della domanda. Invece la parte convenuta, la quale probabilmente ha già affrontato questioni analoghe, e che ,considerata la parva materia e gli esiti sfavorevoli di precedenti giudizi, poteva evitare l'insorgere della controversia versando l'esigua somma e definire stragiudizialmente la controversia (almeno pro bono pacis senza il riconoscimento del principio di diritto), o che poteva agevolmente difendersi a mezzo di proprio funzionario locale, ha , incomprensibilmente, preferito approntare invece una difesa tecnica, spendendo una somma maggiore della sorta capitale di Euro 3,30 pur essendo convinta, sostenendo tale tesi, di poter ottenere in caso di rigetto della domanda un rimborso spese pari alla sola sorta capitale.....

align="JUSTIFY">Avv. Emilio Longobardi

 

Testo della sentenza integrale al link indicato


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