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"Non esiste denuncia senza responsabilità" - Zavattini



Avvocati    

Pubblicita' degli avvocati: la Cassazione chiude, il Parlamento libera.

La pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. (art. 1 D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012)
27.08.2012 - pag. 82039 print in pdf print on web

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g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente  ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni  ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello  studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le  informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

(art.1  DPR 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma  dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. )

Non ci sarebbe altro da aggiungere se non che esce ogni riferimento al decoro. Sarà questo abrogato ?

Sono certo che ci saranno illustri e autorevoli tesi che affermeranno ancora il controllo del decoro riserva degli Ordini. Certo. E se il dubbio è nel nome di natura commerciale (!), allora si usi il nome dello studio e amen.

Ogni altro commento è superfluo: iniziamo a leggere il testo dell'articolo e aspettiamo i commenti autorevoli.

 


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