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"Che le cose siano cosi, non vuol dire che debbano andare cosi'. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi e' un prezzo da pagare. Ed e' allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piu' che fare" - Giovanni Falcone



Avvocati    

Supremo organo competente sul decoro degli avvocati: solo il consiglio nazionale forense

La Cassazione e' chiamata a decidere sulla sanzione della censura contro un avvocato che ha usato un nome non decoroso: l'angolo del diritto, per aprire un negozio e sito internet per prestazioni legali. Ma la Cassazione non puo' entrare nel merito.
27.08.2012 - pag. 82038 print in pdf print on web

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"premesso che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni, !a scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono formare oggetto del controllo di legittimita', salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito;"

Premesso questo, veniamo al caso.

La Cassazione è chiamata a decidere sulla sanzione della censura contro un avvocato che ha usato un nome non decoroso: l'angolo del diritto, per aprire un negozio e sito internet per prestazioni legali.

Ed ecco l'argomentazione della Cassazione che non può entrare in materia ma che conferma il ragionamento del cnf:

"è certamente ragionevole ritenere, con il Consiglio nazionale forense, che quantomeno l'espressione «negozio» («orari negozio», di cui al capo di incolpazione n.1), utilizzata nella specie, non si addice all'individuazione di uno studio legale e non corrisponde al valore del "decoro" della professione di avvocato, quale è concepito anche nell'attuale e diffuso sentire comune, senza contare che l'uso della stessa espressione giustifica ampiamente l'affermato carattere «commerciale» (ari, 17-bis del Codice) del'iniziativa pubblicitaria;"

Godetevi il diffuso sentire comune indecoroso e provate a vedere le vie delle grandi città del nord europa e quali negozi di avvocati straordinari vi si trovano.

Sentenza al link sotto indicato


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"Che le cose siano cosi, non vuol dire che debbano andare cosi'. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi e' un prezzo da pagare. Ed e' allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piu' che fare" - Giovanni Falcone








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