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Potere di autentica di firma agli avvocati

Cambiare dal piccolo.

15.02.2012 - pag. 80541 print in pdf print on web

I

Io non so se le proposte di legge che vi segnalo con questo post cambieranno la professione, ma sono un segnale.

Un segnale che i professionisti vogliono cambiare e non sanno più come togliersi i lacci. Lacci che arrivano da troppe parti, così tante che è necessaria una legge per dare loro nuove competenze.

Cosa potrebbe nascere attorno ad un potere del genere dato agli avvocati ? Il potere di autenticare le firme ?

Nel leggere le relazioni dei proponenti dei pdl 4468 e 4614 alla Camera dei deputati leggiamo il solito fastidio per dei vincoli che gli Ordini impongono e che non si capiscono piu'.

Si', perchè se la cura deve portare a guarigione, non si capisce tanti malati in giro.

E allora ben vengano proposte concrete e semplici.

"L’articolo 1 della proposta di legge, quindi, attribuisce anche agli avvocati il potere di autenticare la sottoscrizione di scritture private, mentre l’articolo 2 con- ferisce ai medesimi professionisti anche il potere di attestare la conformità all’origi- nale. L’articolo 3 precisa che, nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli1e2, l’avvocato e', a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale ed è soggetto a tutti gli obblighi che gravano sui notai (si pensi, ad esempio, all’obbligo di richiedere la registrazione degli atti in cui le sottoscrizioni siano state autenticate, gravante sui notai ai sensi dell’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, o all’obbligo di restituire alle parti l’originale della scrittura privata, tranne che nei casi previsti dalla legge)." (4468)

"ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, modificando l’articolo 474 del codice di procedura civile, ha introdotto un’importante novità in materia di titolo esecutivo, stabilendo che l’efficacia esecutiva è estesa anche alla scrittura privata autenticata [articolo 474, secondo comma, numero 3)], che di fatto viene così assimilata all’atto pubblico pur documentando un atto di autonomia privata inter vivos." (4614)

Insomma: è un pessimo segno che non si riesca a liberalizzare. Apertamente su youtube troviamo professionisti che non vogliono saperne di liberalizzare, perchè sarebbe peggio.

Il mondo va avanti. Il diritto continua a dare risposte vecchie e purtroppo nemmeno risposte certe.

Ringrazio l'Avv. Roberto Napolitano per avermi segnalato le due proposte.

Link utili: i due pdf sul potere di autenticare le firme:

 


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15.02.2012 Spataro

Avv. Roberto Napolitano

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