Segui via: Newsletter - Telegram
 




Liberalizzazioni    

Liberalizzazioni: l'art.9 per gli avvocati ufficiale, d.l. 1 del 24.1.2012

Il testo definitivo pubblicato in gazzettaufficiale.it. Il Parlamento potra' convertire in legge con modificazioni. Photo courtesy of valentinospataro.it
25.01.2012 - pag. 80292 print in pdf print on web

A

Art. 9                  Disposizioni sulle professioni regolamentate      

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel sistema ordinistico.

  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del professionista è determinato con riferimento a  parametri  stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo  alla  nullità della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al comma 1.

  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i primi sei mesi, potrà essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e il ministro dell'istruzione, università e ricerca,  in  concomitanza col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le quali resta confermata la normativa vigente.

  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni;
    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono soppressi;
    b) la lettera d) è soppressa.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Condividi su Facebook

25.01.2012 Spataro

Governo

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    













innovare l'informatica e il diritto


per la pace