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"La verità è come la poesia. E a nessuno piace la poesia, vero ?" - In un bar di Manhattan



Tariffe    

Tariffe: compensi, contratti scritti, precetti e liquidazione delle spese in giudizio alla luce delle riforme

In materia di tariffe si sta liberalizzando assai velocemente, con conseguenze paradossali.

L'intervento del prof. Andreoli nella lista di civile.it e' stato apprezzato da tutti.

Si ricordi che il tono e' colloquiale, come quello di una lista di discussione, e che il tutto e' soggetto alle prossime modifiche normative in materia, tumultuose. Quindi verificate quale testo sara' in vigore, e verificate se i rilievi qui proposti sono ancora attuali.

Ringrazio l'avv. Andreoli per la cortese autorizzazione alla condivisione del suo intervento ai lettori di civile.it

18.01.2012 - pag. 80240 print in pdf print on web

I

Il decreto legge 138/2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011 dispone all'art. 13 che:

/"d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale*prendendo come riferimento le tariffe professionali.* E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; "/

la "nuova norma" prevede poi la completa abolizione delle tariffe professionali anche come mero parametro di riferimento.

la nuova formulazione sarebbe questa :


/*Art. 2233 - Compenso.* Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo gli usi, è determinato dal giudice, secondo equita'.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali./
Quindi al cliente bisogna proporre un contratto stabilendo gli onorari e indicando i dati della propria assicurazione professionale.

Contratto che dovrà essere depositato anche in conclusionali affinchè il giudice lo consideri come parametro di riferimento in caso di liquidazione dei compensi.

In mancanza il compenso è determinato "secondo equita'" valutando anche il motivo per cui non si è convenuto per iscritto il compenso.

Se c'è un contratto in cui sono indicati i tuoi compensi puoi agire per il recupero delle tue spettanze (D.I.) nei confronti del tuo cliente e avere la liquidazione giudiziaria nel giudizio, altrimenti rischi di non vederti liquidato dal giudice alcun compenso o di dover iniziare un procedimento "ordinario" ovvero con rito sommario di cognizione, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150, per la determinazione dei compensi.

Procedimento dagli esiti davvero incerti, in quanto si deve dimostrare ANCHE di ;

  • - aver reso noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
  • - aver reso noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
  • - inoltre di aver agito con la diligenza necessaria (quindi rispettando tutti gli obblighi di legge) pur avendo violato l'obbligo deontologico, suscettibile di sanzione disciplinare, di preconcordare per iscritto il compenso.

 

Aggiungo alcuni dati parlando di riforme ;

Le tariffe non sono MAI state veramente applicate dai giudici nè "difese" dall'Ordine Professionale (escluso forse l'ordine di Milano).

Quando in commissione l'ordine degli avvocati ha ribadito con forza di voler mantenere il potere disciplinare, qualcuno ha fatto una semplice domanda : "quanti avvocati sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari ?" Risposta : (anno 2009) "sospesi dall'esercizio professionale 84 avvocati (l'anno precedente erano 62) e censurati 43 (nel 2008 erano 38). Solo l'avvertimento ha avuto un decremento nell'ultimo anno passando da 41 a 35." Ovvero circa lo 0,04% su 216.728 iscritti. Si stima invece siano pendenti circa 40.000 procedimenti disciplinari.

Al confronto i notai sono dei veri "cattivoni" : 184 provvedimenti (di 217 procedimenti avviati) su 4.554 ovvero circa il 4% In Italia ci sono circa 40.000 (7422 solo nel 2010) "p.Avv." abilitati che secondo il codice deontologico dovrebbero indicare per esteso la loro qualifica (lo fanno ?), il 99,7% dei praticanti riesce ad abilitarsi al patrocinio e negli ultimi anni ci sono stati soltanto una decina di provvedimenti nei confronti dei praticanti.

Attualmente esistono quindi circa 260.000 persone che lavorano in studi legali, oltre ai praticanti non abilitati, con un aumento del 10% OGNI ANNO (+ 5942 avvocati e + 6981 praticanti nel 2010), per l'Ordine però questo non costituisce un problema, la colpa è dell'Università che "sforna troppi laureati" e si afferma che la "selezione la fa il mercato". Solo 144.072, ovvero il 65% circa, sono gli avvocati iscritti alla cassa forense.

Si afferma poi che l'aumento dei procedimenti non è legato all'aumento degli avvocati.

Sono diversi anni che si parla di una revisione degli iscritti per verificare ad esempio le cause di incompatibilita', ma non se ne è mai fatto niente.

Si chiede di poter rogitare gli atti di trasferimento di immobili dal valore catastale inferiore a 100.000 euro, ma non si voleva istituire l'obbligo dell'assicurazione professionale, nè delegare i poteri disciplinari a terzi.

Insomma la colpa è tutta del governo "cattivo" che sbaglia tutto ed il pasto è ottimo e abbondante.


Prof. Avv. Marco Andreoli
docente a c. di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario
tit. di cattedra supplente Università di Napoli "Parthenope" - Facoltà di Giurisprudenza


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18.01.2012 Avv. Marco Andreoli

Avv. Marco Andreoli Link: http://www.marcoandreoli.it

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