Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Impugnazioni – Appello – Omesso deposito in CTP – Inammissibilità


2012-01-10
abstract: Ordinanza Cassazione, 10.11.2011 n. 23499

Segnalato da Franco Ionadi


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  In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui l’appellante si avvalga, per la notificazione dell’atto di appello, del servizio postale, deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’atto entro i trenta giorni presso la segreteria della Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine, l’onere dell’appellante è ritualmente assolto soltanto con il deposito materiale, mentre non è sufficiente la spedizione postale di tale atto.

 

NB: fattispecie in cui l’appellante produceva, nel giudizio di cassazione, la semplice ricevuta postale di spedizione della copia dell’appello, senza che, nel fascicolo di primo grado, vi fosse la prova che la segreteria della CTP avesse mai ricevuto una tale copia.

 


2012-01-10 Segnalato da Franco Ionadi








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