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Efficienza giustizia civile    

Efficienza della giustizia civile: le novita' del d.l. 212/2011 in gu 297/2011 - il testo

Mediazione, costituzione senza avvocato delle parti fino a 1000 euro, Guidici di pace. Soceieta' di capitali, estinzione automatica. Si ringrazia l'avv. Bulgarelli per la segnalazione nel gruppo dei civilisti di civile.it
23.12.2011 - pag. 80063 print in pdf print on web

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D

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212      Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

GU n. 297 del 22-12-2011

Capo II DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  Art. 12 Modifiche alla disciplina della mediazione    
 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  sono  apportate  le seguenti modificazioni;
  a) all'articolo 5, dopo il  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente:   "6-bis.   Il   capo   dell'ufficio   giudiziario   vigila sull'applicazione di quanto previsto dal  comma  1  e  adotta,  anche nell'ambito dell'attività di pianificazione  prevista  dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  ogni  iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su  invito  del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza  annuale, al Consiglio superiore  della  magistratura  ed  al  Ministero  della giustizia.";
  b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo  sono  anteposte  le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle  parti,  ovvero  all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».

    Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile    
 1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni;
  a) all'articolo 82, primo comma,  le  parole:  «euro  516,46»  sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
  b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare  il  valore  della domanda.».

    Art. 14  Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183   
  1. All'articolo 26 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono apportate le seguenti modificazioni;
  a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite  dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa  le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione  del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di  cui  al  comma 2.» sono sostituite dalle seguenti:  «le  impugnazioni  si  intendono rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
  b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.  Il  periodo  di  sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
  c) al comma 3, le parole:  «Nei  casi  di  cui  al  comma  2»  sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

     Art. 15 Proroga dei magistrati onorari
 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

  Art. 16 Modifiche alla disciplina delle società di capitali   
  1. All'articolo 14, della legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono apportate le seguenti modificazioni;
  a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale»  sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;
  b) dopo il comma  13,  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Nelle società a responsabilità limitata,  i  collegi  sindacali  nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
  2. All'articolo 6, comma 4-bis del  decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231, dopo le  parole:  «nelle  societa'  di  capitali»  sono inserite le seguenti: «il sindaco,».

  Art. 17   Entrata in vigore  ;   
1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno successivo  a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011                                
NAPOLITANO


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23.12.2011 Spataro

G.U.

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