"I politici arrivano giustamente dal mondo della legge, ma bisogna che capiscano il ruolo della scienza e della tecnologia nella società e perché occorre finanziarle" - Piero Angela
Medizione
Avvocati e Mediazione: modifiche al codice di deontologia
Novita'
Indice generato dai software di IusOnDemand N
: 150%; margin-right:15;align: justify'> Nel giro di pochi giorni due nuove circolari da conoscere. Ecco la comunicazione dal sito:
Ed in materia di organismi di mediazione:
Ecco i nuovi artt. del codice deontologico
Art. 55 bis –Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati
dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di
mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del
presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di
adeguata competenza.
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti
professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due
anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti
negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo
comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento
stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino
negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione
abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo
abbia sede presso l’organismo di mediazione.
Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque
attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione
forense
Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori
e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
30.09.2011 Spataro Consiglio Nazionale Forense Link: http://www.consiglionazionaleforense.it
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