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Medizione    

Avvocati e Mediazione: modifiche al codice di deontologia

Novita'
30.09.2011 - pag. 79102 print in pdf print on web

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Nel giro di pochi giorni due nuove circolari da conoscere.

Ecco la comunicazione dal sito:

  • Circ. 26-C-2011: Modifiche alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale27/09/2011
  • :relative;'>:absolute; top:-100px;'>Circ. 24-C-2011: Codice deontologico forense, modifiche apportate agli artt. 16, 54 e introduzione dell'art. 55-bis

Ecco i testi di interesse per le incompatibilità degli avvocati nelle mediazioni:

 

Ed in materia di organismi di mediazione:

 


Ecco i nuovi artt. del codice deontologico

Art. 55 bis –Mediazione 
 
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati 
dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di 
mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del 
presente codice. 
 
I.  L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di 
adeguata competenza. 


II.  Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato: 

  a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti         
      professionali con una delle parti; 
  b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due 
      anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti 
      negli stessi locali. 
    In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di 
    mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo 
    comma, del codice di procedura civile. 
 

III.  L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere 
rapporti professionali con una delle parti: 

a)  se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; 
b)  se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento 
stesso. 
      Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino  
      negli stessi locali. 


IV.  E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione 
abbia sede, a   qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo 
abbia sede presso l’organismo di mediazione. 
 


Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità

L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale  o comunque 
attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione 
forense 



 Art.54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri,conciliatori,mediatori 
e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.   

 


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30.09.2011 Spataro

Consiglio Nazionale Forense Link: http://www.consiglionazionaleforense.it

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