Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Art. 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria


2011-07-07
abstract: DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011 )

Segnalato da Spataro Gazzetta ufficiale


 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema  della giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita'  e  terzieta' del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a;

    a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;

    b)  incrementare  la  presenza   nelle   Commissioni   tributarie regionali  di  giudici  selezionati  tra   i   magistrati   ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli  avvocati  dello Stato, in servizio o a riposo;

    c) ridefinire la composizione del Consiglio di  presidenza  della giustizia tributaria in analogia con le previsioni  vigenti  per  gli organi di autogoverno delle magistrature.

  2.  In  funzione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  al  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

    a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

    b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari e contabili";

    c) all'articolo 8, comma 1;

      1) la lettera f) e' soppressa;

      2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i)  coloro  che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad  altra prestazione,  esercitano  la  consulenza  tributaria,  detengono   le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero  svolgono  attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi  titolo  e anche nelle controversie di  carattere  tributario,  di  contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di  societa'  di  riscossione dei tributi o di altri enti impositori;";

      3) la lettera m) e' soppressa;

      4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:  "m-bis)  coloro che  sono  iscritti  in  albi  professionali,  elenchi,  ruoli  e  il personale  dipendente  individuati  nell'articolo  12   del   decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";

      5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione  e nelle province confinanti con la predetta regione  dove  ha  sede  la commissione tributaria provinciale.  Non  possono,  altresi',  essere componenti  delle  commissioni  tributarie  regionali  i  coniugi,  i conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero esercitano le attivita' individuate nella lettera  i)  nella  regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.";

      6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i  coniugi,"  sono aggiunte le seguenti: " i conviventi,";

    d) all'articolo 9, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente;

 

"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";

    e) all'articolo 15, comma 1;

      1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono soppresse;

      2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla  Direzione della  giustizia  tributaria  del  Dipartimento  delle  finanze   del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i  provvedimenti  di competenza, la qualita' e  l'efficienza  dei  servizi  di  segreteria della propria commissione.";

      3) nel terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "sull'attivita'"  e' aggiunta la seguente: "giurisdizionale";

    f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito  dal  seguente;

 

"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un  presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.";

    g) all'articolo 24;

      1) la lettera m) e'  sostituita  dalla  seguente:  "m)  esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";

      2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le seguenti:  "dell'attivita'  giurisdizionale"  e   dopo   la   parola;

 

"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti  del  personale giudicante".

  3. I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di  cui al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre  2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche'  alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita',  i giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all'esame di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di incompatibilita'.

  4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell'articolo  9  del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo espletamento della procedura di cui all'articolo  11,  comma  4,  del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti presso le  commissioni  tributarie.  I  concorsi  sono  riservati  ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma  1, lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  in servizio,  che  non  prestino  gia'  servizio  presso   le   predette commissioni.

  5. I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

  7. Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero dell'economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il  proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente  competente, delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati dall'interessato diretta ad  accertare  l'idoneita'  dello  stesso  a svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.

 

Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i  Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della  spesa,  con  l'accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili con quelle in godimento    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  previsti  dal  codice dell'amministrazione   digitale   nella   materia   della   giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del  relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni;

    a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.

 

546, e successive modificazioni;

      1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

      2) dopo il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo  della  posta elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo 2005,  n.  82,  e  successive   modificazioni.   Tra   le   pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  comunicazioni  possono  essere effettuate  ai  sensi   dell'articolo   76   del   medesimo   decreto legislativo.  L'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   del difensore o delle parti e' indicato nel  ricorso  o  nel  primo  atto difensivo.";

    b) per l'attuazione di  quanto  previsto  alla  lettera  a),  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole  tecniche   per   consentire   l'utilizzo   delle   tecnologie dell'informazione e della comunicazione  nel  rispetto  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni, nonche' individuate le  Commissioni  tributarie  nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di  cui  alla lettera a);

    c) fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  alla lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono  effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla  data di entrata in vigore del presente decreto, senza  applicazione  delle maggiorazioni del contributo  unificato  previste  dall'articolo  13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    d) con regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,  emanato  entro  centocinquanta  giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  dal  Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Centro  nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione  e  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, sono introdotte  disposizioni  per  il piu' generale adeguamento del  processo  tributario  alle  tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive modificazioni.

  9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.

 

546, e' inserito il seguente articolo;

    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  -  1.   Per   le controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso e'  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le disposizioni seguenti ed e' esclusa la  conciliazione  giudiziale  di cui all'articolo 48.

    2. La presentazione del reclamo e' condizione  di  ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e'  determinato  secondo  le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui all'articolo 47-bis.

    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla Direzione regionale  che  ha  emanato  l'atto,  le  quali  provvedono attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22,  in  quanto compatibili.

    7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

    8. L'organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,  ne'  l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di  mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni  controverse, al  grado  di  sostenibilita'  della  pretesa  e  al   principio   di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato l'accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e' condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente  o per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".

  10. Ai rappresentanti dell'ente  che  concludono  la  mediazione  o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1° aprile 2012.

  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e'  parte l'Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine, si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le seguenti specificazioni;

    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

    b) la domanda di definizione e'  presentata  entro  il  31  marzo 2012;

    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse sono altresi' sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i termini per la costituzione in giudizio;

    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte   di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti per le quali e' stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante  la  regolarita'  della  domanda  di  definizione  ed   il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il 30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e notificato l'eventuale diniego della definizione;

    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

    f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia  delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento,  di  presentazione della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa del presente comma.

  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed economicita', entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita'  per  il trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita'  di  accertamento, liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche'  dalle societa' per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell'articolo 3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


2011-07-07 Segnalato da Spataro Gazzetta ufficiale








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -