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"I media servano a conoscersi e capirsi." - Papa Francesco, 3.6.2023



Previdenza    

Art. 38 Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011 )

07.07.2011 - pag. 78471 print in pdf print on web

Art. 38    Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale      

 

1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicità  dell'azione amministrativa e favorire la piena  operatività  e  trasparenza  dei pagamenti,   nonchè   deflazionare   il   contenzioso   in   materia previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai  sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

 

   a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31 dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a favore del ricorrente. L'estinzione è  dichiarata  con  decreto  dal giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."      

 

b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni;

      1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente;

        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

 

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità  civile, sordità civile, handicap  e  disabilita',  nonchè  di  pensione  di inabilità e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile., presso il  Tribunale  del  capoluogo  di  provincia  in  cui  risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica  preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta  valere.  Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice  di  procedura civile, in quanto compatibile nonchè secondo le previsioni  inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10,  comma  6-bis,  del decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  all'articolo 195.

        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo costituisce condizione di procedibilità  della  domanda  di  cui  al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto  a pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di completamento dello stesso.

        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico interrompe la prescrizione.

        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori  udienza  entro trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono, subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative prestazioni, entro 120 giorni.

        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena di inammissibilita', i motivi della contestazione.

        Le  sentenze  pronunciate  nei  giudizi  di  cui   al   comma precedente sono inappellabili.";

      2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  è  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a pena di inammissibilità di ricorso, formula  apposita  dichiarazione del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;

    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal fine il procuratore della parte è tenuto a  formulare  richiesta  di pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio conto corrente bancario e non può procedere alla  notificazione  del titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal ricevimento di tale comunicazione.";

    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modifiche;

      1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.

 

In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

      2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente;

        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a seguito di riliquidazioni.".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero  1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

        3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

        4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  c)  e  d),  si applicano anche ai giudizi pendenti  in  primo  grado  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  è soppressa la voce n. 2529.

  5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo  12 è inserito il seguente;

    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre 2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".

  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.608.  In  caso  di riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le  modalità  telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  7. All'articolo 10, comma 6 - bis del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre 2005,  n.  248,  le  parole  da:  "formulata"  a:  "competente  "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura civile". 


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07.07.2011 Spataro

Gazzetta ufficiale

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