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Formazione    

CNF: cambia il regolamento sulla formazione, pochi avevano fatto quanto necessario

Solo un Ordine su 4 risponde al CNF e per quei pochi la 'buona parte' degli avvocati non ha raccolto i crediti formativi richiesti, anche totalmente. Quindi vengono ridotti i creditii a favore di un gradualismo, mettendo fine al regime transitorio.
11.03.2011 - pag. 77142 print in pdf print on web

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C

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - Roma, 9 marzo 2011
VERBALE DI ADUNANZA
N. 8 - A

...

- che la raccolta dei dati è ancora in corso anche con riferimento alla verifica del numero dei Consigli territoriali che si sono dotati di un proprio regolamento; ma che sin d’ora emerge che, degli oltre cento Consigli che hanno risposto al questionario inviato, solo una piccola minoranza (non più di 25 sugli oltre 104 che hanno risposto) ha dichiarato di trovare adeguato l’ammontare dei crediti da maturare annualmente e poi complessivamente nel triennio; sennonché questo giudizio è stato accompagnato dal riconoscimento che una buona parte degli iscritti non ha adempiuto, totalmente o, quanto meno, parzialmente, all’obbligo formativo: il che introduce elementi di dubbio sulla effettiva portata di tale giudizio;
- che la maggioranza dei Consigli territoriali ha, invece, dichiarato di ritenere eccessivo il carico dei crediti formativi nel numero di 90 complessivi così come stabilito a regime dal Regolamento;
- che occorre tenere conto di queste esigenze e del fatto che – se pure il regolamento ha incontrato indubbio successo perché oramai tutti gli avvocati hanno acquisito consapevolezza della inderogabile necessità di adempiere il dovere formativo - occorre garantire gradualismo in attesa di un maggiore rodaggio delle strutture ordinistiche preposte alla funzione formativa: ciò che potrebbe suggerire di ridurre il monte crediti da conseguire annualmente e nel triennio a venire rispetto a quello stabilito nel numero complessivo di 90 dall’art. 2, co. 3, cit. ;
- che in tal senso è di conforto anche la comparazione con i sistemi di aggiornamento di altri paesi europei;
- che non è necessario disporre l’ultrattività della parte della disciplina transitoria dedicata dall’art. 11 al caso degli avvocati con anzianità di iscrizione all’albo di almeno quaranta anni, tenuto conto che la predetta disciplina ha esaurito la sua funzione avendo di per sé garantito il gradualismo di cui si è detto;

DELIBERA :

di modificare l’art. 11 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 nel seguente modo:

Dopo il comma 3 dell’art. 11, è introdotto il seguente comma 3 bis:
“Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”.
Il Consiglio si riserva di apportare ulteriori modifiche al regolamento, anche all’esito del completamento della raccolta delle osservazioni da parte dagli Ordini.

O M I S S I S

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE


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