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"Le persone più creative hanno imparato a tollerare più a lungo il leggero disagio dell'indecisione e quindi, proprio perché dedicano più tempo alla riflessione, le loro soluzioni sono più creative." - John Cleese



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Arriva il fallimento politico per le regioni in dissesto nel ddl anticorruzione

Fallimento politico, un nuovo istituto giuridico, Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2156 - Photo courtesy of Spataro
18.05.2010 - pag. 73962 print in pdf print on web

A

Art. 9. (Fallimento politico)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell’applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

        a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia;

        b) previsione di un termine di durata dell’incandidabilità;
        c) previsione delle modalità di applicazione dell’incandidabilità.

    2. L’articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente:
    «Art. 247 - (Omissione della deliberazione di dissesto). – 1. Qualora dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche con riferimento alle relazioni di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalle verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell’ente locale o da altra fonte, emergano fondati elementi che configurino le ipotesi previste per la dichiarazione di dissesto, il prefetto chiede chiarimenti all’ente e una motivata relazione all’organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

    2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
    3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141.».

 


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