"Le persone più creative hanno imparato a tollerare più a lungo il leggero disagio dell'indecisione e quindi, proprio perché dedicano più tempo alla riflessione, le loro soluzioni sono più creative." - John Cleese
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Arriva il fallimento politico per le regioni in dissesto nel ddl anticorruzione
Fallimento politico, un nuovo istituto giuridico, Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2156 - Photo courtesy of Spataro
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Art. 9. (Fallimento politico) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del fallimento politico, che consiste nell’applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, ivi compreso il grave dissesto nelle finanze regionali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, con conseguente incandidabilità del Presidente stesso a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale e nazionale, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi: a) previsione della temporanea incandidabilità nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano solo in quanto compatibile con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia; b) previsione di un termine di durata dell’incandidabilità; 2. L’articolo 247 del testo unico è sostituito dal seguente: 2. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
18.05.2010 Spataro Senato.it Link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?ti
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