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"Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. " - Costituzione italiana



Deontologia    

Riserva di consulenza stragiudiziale e divieto di pubblicita'. I senatori

Oggi al Senato si discute la riforma della professione forense
28.04.2010 - pag. 73702 print in pdf print on web

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Oggi al Senato si discute la riforma della professione forense. Discutere e' parola grossa, a leggere il resoconto sembra cerchino di contenere i danni, ma senza troppa convinzione.

Ecco dal resoconto in corso di seduta.

 

ICHINO (PD). Illustra gli emendamenti 2.2, 2.202 e 2.338. Il filo conduttore delle proposte è il tema della qualità dell'attività forense, che può essere garantita dall'informazione e dalla concorrenza, ma non può essere tutelata escludendo dall'attività di difesa coloro che non svolgano in modo abituale o prevalente la professione forense. Di contro non ha senso consentire a tutti gli avvocati, indipendentemente dalla o dalle specializzazioni di ciascuno, di prestare assistenza legale in tutti i campi. Inoltre il divieto per coloro che non siano iscritti all'albo di esercitare attività di consulenza stragiudiziale appare ingiustificato sul piano tecnico e sul piano professionale. Tali limitazioni sono in contrasto con gli orientamenti dell'Antitrust, dell'Unione europea e delle associazioni imprenditoriali e rappresentano una difesa degli interessi del ceto forense iscritto all'albo.

PORETTI  (PD). : Ricordo che l'Accordo GATS, sottoscritto nel 1986 da ben 117 Paesi a conclusione dell'Uruguay Round ed entrato in vigore in Italia nel 1995, prevede al primo articolo che lo «scopo del Trattato è l'erogazione dei servizi in qualsiasi settore di attività, con la sola eccezione dei servizi necessari per l'esercizio dell'attività di Governo». La Commissione redattrice, che fu interpellata dalla Commissione consultiva degli ordini forensi europei, ribadì che «la professione legale è totalmente assimilata all'attività d'impresa, inclusa tra i servizi e soggetta, quindi, allo stesso processo di liberalizzazione», questa parola magica che poi nella realtà e nel testo viene smentita laddove è possibile. Veniva poi lasciata alla decisione delle singole autorità nazionali la possibilità di includere tra i servizi anche la difesa dei cittadini davanti alle corti, mentre erano compresi gli altri aspetti della professione, in particolare la consulenza. Averla inclusa tra i servizi professionali nel quadro del commercio internazionale non rappresenta una diminutio, bensì il riconoscimento dell'importanza economica di questo settore e della sua dimensione internazionale. Tutti i servizi, al pari delle attività commerciali, sono inquadrati nel GATS, oggi WTO, nelle sessioni del quale cercano un coordinamento i problemi del commercio mondiale.

La Corte di giustizia europea ha da tempo fissato il principio secondo cui «un'organizzazione professionale si comporta come un'associazione di imprese - ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Trattato - quando i membri del Consiglio sono esclusivamente rappresentanti dei professionisti e nessun organismo esterno può intervenire nella designazione dei membri, i quali non possono essere qualificati come esperti indipendenti e non sono obbligati da alcuna legge a prendere in considerazione (...) l'interesse generale».

Peraltro, lo stesso articolo 85 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza. Le stesse decisioni della Corte di giustizia (casi Arduino e Cipolla), che hanno dichiarato l'ammissibilità delle tariffe, hanno motivato la decisione affermando che «le tariffe sono emanate dallo Stato che non può delegare ad operatori privati, quali sono gli ordini e il Consiglio nazionale forense» - nonostante quanto poi si afferma all'articolo 23 - «la responsabilità di intervenire nel settore economico». Secondo la Corte, inoltre, «gli ordini non hanno un ruolo pubblico e non tutelano interessi pubblici generali, ma sono associazioni di imprese che agiscono essenzialmente a fini privati e tutelano principalmente l'interesse dei propri iscritti». Dopo queste citazioni in particolar modo di trattati internazionali e di sentenze della Corte di giustizia, riteniamo opportuno sollecitare l'approvazione dell'emendamento 1.202, che inserisce ed allarga il respiro di questa norma non soltanto al rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria, ma anche dei trattati internazionali.

Proseguendo con i nostri emendamenti, arriviamo all'emendamento 1.211, che segue l'emendamento 1.210 dei senatori Pistorio, Burgaretta, Oliva e Villari, che mi auguro si uniscano a noi nell'opposizione a questo testo, visto che abbiamo molti emendamenti comuni. Si tratta di una sorta di clonazione degli emendamenti che trovo davvero curiosa. Forse, mettere gli emendamenti su Internet nell'ottica di maggiore trasparenza, chiedendo così anche la collaborazione di chi visita i siti radicali, Facebook e quant'altro, ha fatto sì che o i collaboratori o gli stessi senatori in persona, tra cui il senatore Pistorio, li vedessero, e che molti se non quasi tutti gli emendamenti della delegazione radicale del Partito Democratico siano stati clonati dal Movimento per le autonomie-Alleati per il Sud. Ben venga in questo caso la clonazione, come ben venga la clonazione terapeutica, speriamo però che ci sia un aiuto nell'opposizione al testo in esame.


Ad ogni modo, mi appello all'Aula affinché voti a favore di questo emendamento che richiama il rispetto anche dei trattati internazionali. Lo ribadisco per un'ultima volta: non possiamo alzare dei muri, tant'è che noi, nonostante l'elevato numero di avvocati presenti in Italia - elevatissimo come voi stessi ci dite - in realtà poi importiamo la consulenza legale.

Noi impediamo la pubblicità agli studi presenti in Italia, ma in realtà importiamo nei giornali italiani quella di studi che hanno sede legale all'estero e che pubblicizzano la loro consulenza legale.

Pertanto, credo non serva davvero a nulla alzare mura in questo modo e far finta di non trovarsi all'interno di un mondo e dell'Europa. Peraltro, dopo un po' di tempo, la normativa diventa di difficile applicazione se entra in contrasto con quella europea: si aprono le procedure di infrazione ed i contenziosi; tutto si complica e, invece di fare un buon servizio riformando una legge che risale al 1934, si finisce per approvare un provvedimento che diventerà subito vecchio ed oggetto di contenziosi, interpretazioni e ricorsi in sede europea ed internazionale.

Per tale motivo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.


ICHINO  (PD).  Il comma 6 riguarda l'attività stragiudiziale. Prego tutti i colleghi di considerare che il divieto di svolgere attività di consulenza stragiudiziale a chi non sia iscritto all'albo non ha alcuna giustificazione né sul piano tecnico, né sul piano professionale. È pacifico che è consentito svolgere attività di legale d'impresa, per esempio, in forma di lavoro subordinato; e allora mi spiegate per quale motivo un soggetto che ha svolto la sua attività di consulenza legale d'impresa, magari per anni, in forma di lavoro subordinato non può, per esempio nel momento in cui va in pensione, continuare a svolgere quell'attività, mettere a frutto le sue competenze in forma di collaborazione autonoma continuativa?

Mi spiegate per quale motivo ciò che è consentito svolgere in forma di lavoro subordinato anche da chi non è iscritto all'Albo,
come nel caso di un dipendente o di un funzionario di un sindacato, o di un'associazione imprenditoriale, non può essere svolto in forma di lavoro autonomo? Per quale motivo una società capogruppo non può mettere a disposizione delle società del gruppo la competenza in materia di lavoro, in materia di brevetti, in materia di diritto internazionale di un suo dirigente, o di un suo funzionario?

Su questa norma il testo che ci state proponendo si pone contro non soltanto l'orientamento dell'Unione europea e dell'Antitrust, ma anche di tutte, e sottolineo tutte, le associazioni imprenditoriali
che hanno preso una posizione molto netta contro questo divieto. L'unica spiegazione possibile e plausibile, l'unica ratio che possa essere addotta a sostegno del provvedimento è la difesa di un interesse (che in questo caso, per questo aspetto, non è un interesse meritevole di tutela) del ceto forense iscritto all'albo, che si vuole difendere da una concorrenza che non può fare male a nessuno, mentre questo divieto porta a privare il Paese di una grande quantità di competenze che possono e devono essere valorizzate.

Se qualcuno darà consulenza senza averne la competenza sarà l'informazione, la concorrenza a metterlo fuori mercato,
mentre in questo modo noi adottiamo un criterio di selezione che non corrisponde alla qualità e alla difesa dell'affidamento del cliente e della collettività. Per questo noi chiediamo che si riveda attentamente questa parte dell'articolo 2. Se non condividete il contenuto di questo e degli altri emendamenti che abbiamo presentato discutiamone, ma cerchiamo di non commettere l'errore, per partito preso, di tirare giù la saracinesca e far passare una norma che ci pone fuori dell'Europa e contro tutti i ceti produttivi del nostro Paese.


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