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"Quindi non possiamo salvare il mondo giocando secondo le regole. Perche' le regole devono essere cambiate." - Greta Thunberg, 15enne



Procedura civile    

Aumentano i diritti di copia - D.l. funzionalità del sistema giudiziario e' legge. Qualche novità per il processo civile

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario - testo approvato definitivamente
18.02.2010 - pag. 71235 print in pdf print on web

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"Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

...

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."

 

Link utili (pdf imperdibile):

Dossier: A.S. 1999: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

 

  • GIUDICI ONORARI (Art.1)
  • SEDE DISAGIATA (Artt.2, 3)
  • MAGISTRATI (Artt.2, 3, 3-bis, 3-quater)
  • PROCESSO PENALE (Art.4)
  • PROROGA DI TERMINI (Art.1)
  • CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Artt.2, 3, 3-bis, 3-quinquies)
  • ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 3-quinquies)
  • TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.2, 3, 4-bis)
  • ANZIANITA' DI SERVIZIO (Art.3)
  • TITOLI PROFESSIONALI (Artt.3, 3-bis)
  • LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3)
  • PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.3-ter, 3-quater, 4)
  • DECRETI MINISTERIALI (Art.4)
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4)
  • PROCESSO CIVILE (Art.4)
  • TELEMATICA (Artt.3-ter, 3-quater, 4)
  • INFORMATICA (Artt.3-ter, 3-quater, 4)
  • POSTA ELETTRONICA (Art.4)
  • COMUNICAZIONI GIUDIZIARIE (Art.4)
  • NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.4)
  • INFORMAZIONI E NOTIZIE RISERVATE (Art.4)
  • INTERNET (Art.4)
  • CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.4)
  • CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.4)
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  • BASI DI DATI (Art.4)
  • FOTOCOPIE E XEROCOPIE (Art.4)
  • COMPUTERS (Art.4)
  • SOFTWARE (Art.4)
  • MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.4)
  • CAPITOLI DI BILANCIO (Art.4)
  • CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI ( CONSIP SPA )
  • (Art.4)
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  • ACQUISTI (Art.4)
  • CODICE E CODIFICAZIONI (Art.4)
  • CODICE FISCALE (Art.4)
  • OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3-ter, 4)
  • UFFICIALI GIUDIZIARI (Art.4)
  • ATTI PROCESSUALI CIVILI (Art.4)
  • TRASMISSIONE DI ATTI (Art.4)
  • PAGAMENTO (Art.4)
  • MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.4)
  • RENDICONTI (Art.4)
  • REGOLAMENTI (Art.4)
  • RILEVAMENTI STATISTICI (Art.4)
  • CENTRO NAZIONALE PER L' INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( CNIPA )
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  • CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE (Art.3)
  • PALERMO (Art.3)
  • CAGLIARI (Art.3)
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  • REGGIO DI CALABRIA (Art.3)
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  • REGIONE SARDEGNA (Art.3)
  • REGIONE LIGURIA (Art.3)
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  • REGIONE LAZIO (Art.3)
  • REGIONE CAMPANIA (Art.3)
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  • INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA (Art.3)
  • ASSEGNAZIONE DI SEDE (Artt.3-bis)
  • COMPETENZA PER MATERIA (Artt.3-bis)
  • PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Artt.3-bis)
  • GIUDIZIO DIRETTISSIMO (Artt.3-bis)
  • PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.3-bis)
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  • PROGRAMMI E PIANI (Artt.3-ter)
  • MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (Artt.3-ter)
  • CORSI DI AGGIORNAMENTO (Artt.3-quater)
  • DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.3-quater, 3-quinquies)
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  • ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.3-quater, 3-quinquies)
  • PRETORI (Artt.3-quinquies)
  • CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI (Art.4)
  • ESECUZIONE DI SENTENZE CIVILI (Art.4)
  • APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.4)
  • PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.4)
  • ASTA E VENDITA ALL'INCANTO (Art.4)
  • COMMERCIO ELETTRONICO (Art.4)
  • BENI MOBILI (Art.4)
  • IMMOBILI (Art.4)
  • PREZZI (Art.4)
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  • MOBILITA' DEI LAVORATORI (Artt.4-bis)
  • COMANDO DI PERSONALE (Artt.4-bis)

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