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Famiglia    

Rassegna di giurisprudenza del 2009 su minori, separazioni, affido condiviso

PDF e relazione dalla Cassazione - Dalla relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario - 7. Il regime patrimoniale e i diritti fondamentali nel nucleo familiare. Grassetto di Spataro

29.01.2010 - pag. 70969 print in pdf print on web

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7. Il regime patrimoniale e i diritti fondamentali nel nucleo familiare.

Il rilievo conferito all'interesse del minore ha indotto la Corte, con le sentenze n. 23032 e n. 23411 (prima sezione), ad una revisione del consolidato orientamento che escludeva la ricorribilita per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del decreto della corte d'appello che abbia pronunciato, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., sull'affidamento dei figli di genitori non coniugati, sul presupposto che le relative statuizioni, in quanto modificabili e revocabili dallo stesso giudice minorile, e non idonee quindi ad incidere in modo definitivo sulle posizioni soggettive degli interessati, non avessero natura decisoria. Determinanti, ai fini del revirement, sono apparse le modificazioni introdotte dalla legge n. 54 del 2006, la quale, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, ha dichiarato applicabili, anche in questo settore, le regole da essa introdotte per i procedimenti di separazione e di divorzio, segnando, sulla scia di un indirizzo legislativo risalente alla riforma del diritto di famiglia, un definitivo allontanamento del procedimento di cui all'art. 317-bis da quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336, ed avvicinandolo a quelli di separazione e divorzio con figli minori.

Una assai recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 22238) ha ritenuto necessaria ed ineliminabile l’audizione del minore nei procedimenti riguardanti l’affidamento degli stessi, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo (ratificata in Italia con la legge n. 77 del 2003) e dell’art. 155 sexies cod. civ. (introdotto dalla legge n. 54 del 2006 sull’affido condiviso), in funzione dell’effettivita e concretezza del principio del contraddittorio: il minore, pur non essendo parte in senso formale, deve essere ascoltato a meno che cio non contrasti col suo superiore interesse o non sia sconsigliabile per l’assenza del discernimento ma, anche in tal caso, il giudice e tenuto a motivare le ragioni dell’omesso adempimento.

Il diritto di uguaglianza e la pari dignita dei coniugi ha contrassegnato l'evoluzione della giurisprudenza di legittimita relativa al regime patrimoniale familiare. Su questo versante, gli interventi della Corte sono stati contrassegnati da uno sforzo costante di pervenire all'individuazione di assetti di interessi che, senza sacrificare le esigenze di certezza connesse alla disciplina della circolazione dei beni, assicurino l'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sulla quale, ai sensi dell'art. 29 Cost., e ordinato il matrimonio, e la cui realizzazione ha rappresentato uno degli obiettivi della riforma del diritto di famiglia.

Tale duplicita d'intenti traspare evidente dalla sentenza n. 22755, con cui le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza riguardante l'individuazione delle condizioni necessarie ai fini dell'esclusione dalla comunione legale dei beni immobili acquistati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio. Nella difficile ricerca di un equilibrio tra la garanzia di ordine formale rappresentata dalla dichiarazione resa dal coniuge nell'atto e quella di ordine sostanziale costituita dalla necessita di un riscontro del carattere personale dell'acquisto, la sentenza n. 22755 ha osservato che, poiche nel sistema definito dagli artt. 177 e 179, primo comma, cod. civ. l'inclusione nella comunione e un effetto automatico dell'acquisto di un bene personale da parte di uno dei coniugi in costanza di matrimonio, e solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l'esclusione dalla comunione; rispetto ad essa, pertanto, l'intervento adesivo del coniuge non acquirente puo rilevare non gia come atto negoziale di rinuncia alla comunione, ma solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo. Pertanto, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti puo essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. Il favor che tale decisione esprime per l'inclusione nella comunione degli acquisti compiuti anche separatamente dai coniugi, incontra un limite esclusivamente nella tutela della buona fede dei terzi acquirenti a titolo oneroso, ai quali l'intervenuto annullamento dell'atto non e opponibile, ai sensi dell’art. 1445 cod. civ., fatti salvi, ovviamente, gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.


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29.01.2010 Cassazione

Cassazione Link: http://www.cortedicassazione.it

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