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Banche    

Milano, le modalità di prova delle comunicazioni da parte della banca nelle operazioni e nei servizi bancari

26 Maggio 2010 Milano, Palazzo Mezzanotte
22.01.2010 - pag. 70837 print in pdf print on web

&

  Convegno



LE MODALITÀ DI PROVA DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA BANCA NELLE OPERAZIONI E NEI SERVIZI BANCARI

■ La prova da parte della banca di avere correttamente comunicato le variazioni delle condizioni contrattuali

■ Le forme alternative di prova nel contenzioso con la clientela

■ L’utilizzo del sito internet e del supporto durevole quale forma di comunicazione e prova non opponibile

■ L’uso della posta elettronica quale forma di comunicazione non contestabile: documento informatico e firma digitale

■ Le prove dirette e le prove presuntive: limiti ed utilizzabilità da parte della banca

■ Le clausole da inserire in contratto a protezione degli interessi della banca

Avv. Maurizio Tidona, Studio Legale Tidona e Associati

GLI OBBLIGHI PER LA BANCA DI CONSERVAZIONE E PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI ED AI SERVIZI BANCARI

■ Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria

■ Obblighi di conservazione e la recente giurisprudenza sugli oneri a carico della banca

■ Prescrizione del diritto del cliente e richiesta della documentazione bancaria

■ Il contenzioso tra la banca e la curatela in ordine alla consegna della documentazione bancaria del fallito

■ Rimedi proponibili per la limitazione di responsabilità della banca per la inesatta conservazione e produzione

Avv. Prof. Daniele Maffeis, Studio Legale De Nova
Professore Associato di Diritto Privato, Università di Brescia

REQUISITI E PROVA DEL “GIUSTIFICATO MOTIVO” LEGITTIMANTE LA MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELLA BANCA

■ La possibilità per la banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un “giustificato motivo”

■ Presupposti, requisiti e casistica del “giustificato motivo” che consenta la variazione sfavorevole

■ La comunicazione espressa al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole

■ La necessità della specifica approvazione per iscritto del cliente di cui all’art. 1341 c.c.

■ Le conseguenze ed i rischi per la banca della dichiarazione di inefficacia delle modifiche sfavorevoli per il cliente in assenza del “giustificato motivo”

■ La prescrizione del diritto del cliente alla contestazione delle modifiche non supportate da “giustificato motivo”

Avv. Luca Zitiello, Studio Legale Zitiello e Associati

LE ORDINANZE ANTICIPATORIE DI CONDANNA E LA PROVA: ARTT. 186 BIS, TER E QUATER C.P.C.

■ Profili strutturali e sostanziali delle ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.

■ I termini per la concessione delle ordinanze e le vicende anomale del processo (sospensione e interruzione)

■ L’ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate: significato e peculiarità della “non contestazione”

■ L’ordinanza d’ingiunzione: i presupposti per la sua operatività e per la sua efficacia esecutiva

■ L’ordinanza d’ingiunzione e l’art. 50 nel Testo Unico Bancario

■ Il ricorso alle ordinanze anticipatorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel caso di cumulo di domande

Avv. Prof. Achille Saletti, Studio Legale Saletti
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Milano


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22.01.2010 Spataro

Tidonacomunicazione.com Link: http://www.tidonacomunicazione.com

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