Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Interpello: risoluzione 266/e sanzione amministrativa e imposta di registro - contributo unificato e giudici di pace.


2009-12-23
abstract: RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 30 ottobre 2009

Segnalato da Spataro Ag. Entrate


O


OGGETTO: Istanza di interpello, articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Sanzioni amministrative. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Imposta di registro


Con l’istanza di interpello in esame, concernente l’interpretazione dell’articolo 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' stato esposto il seguente Quesito Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …, atteso che il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di … ha disposto, a decorrere dal mese di ottobre 2008, l’obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per le iscrizioni a ruolo delle cause in opposizione a sanzioni amministrative, quando esse siano introdotte come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiede di conoscere se il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, introdotto come domanda di opposizione all’esecuzione sia esente da ogni tassa e imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, e 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di … ritiene che il provvedimento del Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di … sia in Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 contrasto con le previsioni di cui agli articoli 10, comma 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, e 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689 posto che la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative e' esente da ogni spesa, e che le esenzioni previste “per materia” concernono ogni fase e tipo di giudizio.

L’istante sostiene, altresi', che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 30 ottobre 2008 n. 408, ha escluso l’applicazione del contributo unificato ai giudizi di appello avverso le sentenze emesse a seguito dell’opposizione ad ordinanzaingiunzione disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 689 del 1981, in considerazione della materia trattata (sanzioni amministrative).

Parere dell’Agenzia delle Entrate In via preliminare, si fa presente che le disposizioni che disciplinano l'interpello del contribuente, desumibili dall'articolo 11 della legge 27 novembre 2000, n. 212, nonche' dall'articolo 3 del DM 26 aprile 2001, n. 209, richiedono, a pena di inammissibilita', che il quesito proposto riguardi un "caso concreto e personale da trattare ai fini tributari". In mancanza di tale requisito, l'istanza di interpello deve considerarsi inammissibile e, pertanto, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare del 31 maggio 2001, n. 50).

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'istanza in esame non enuncia in modo circostanziato e specifico una fattispecie concreta, ma espone astrattamente una problematica di carattere generale relativa ad una tipologia di atti genericamente rappresentati.

L’interpello deve, dunque, considerarsi inammissibile per difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del citato decreto n. 209 del 2001. Tuttavia, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando un parere che non e' produttivo degli effetti tipici dell’interpello, 3 ma rientra nell'attivita' di consulenza giuridica secondo le modalita' illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.

Cio' posto, si osserva che i chiarimenti che si rendono di seguito non concernono le problematiche interpretative relative al contributo unificato, in quanto, come piu' volte ribadito dalla scrivente, esse rientrano nella competenza del Ministero della Giustizia (cfr. ex multis, risoluzioni n. 242 del 7 settembre 2007, n. 43 del 7 aprile 2005 e n. 319/E del 4 ottobre 2002). Pertanto, per quanto di competenza si precisa che l’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative, reca la disciplina del giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. In particolare, il comma 10 prevede che “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta”.

La scrivente, in considerazione dell’inserimento della previsione esentativa nell’ambito dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981 ritiene che essa trovi applicazione unicamente con riguardo al giudizio di opposizione ivi disciplinato, indipendentemente dal grado, e non anche con riferimento al giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.

In merito alla problematica in esame, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero della Giustizia che, con nota … 2009 n. …, della Direzione Generale della Giustizia Civile, ha affermato;

“Questa Direzione Generale ritiene che l’esenzione prevista per il processo di opposizione all’ordinanza – ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/1981. Tale processo e' infatti caratterizzato, in primo grado, da un rito speciale e da un trattamento tributario di favore previsto espressamente dal legislatore.

Il regime di esenzione di cui si tratta, previsto espressamente dal legislatore (…) e' strettamente collegato alla specificita' del processo disciplinato dalla legge 689/1981 e non puo' quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai 4 sensi dell’articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile”.

Con riferimento al quesito in trattazione si rileva, altresi', che le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono “(...) interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).

Non contrastano con la soluzione anzi esposta i chiarimenti contenuti nella risoluzione 30 ottobre 2008 n. 408 laddove e' precisato, con specifico riferimento all’imposta di registro, che nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative l’esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica ai gradi del processo successivi al primo.

L’indirizzo espresso con il documento di prassi citato, infatti, si riferisce all’opposizione all’ordinanza – ingiunzione, che introduce un giudizio peculiare diverso, per presupposti e regole procedurali, rispetto al giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.

In definitiva, puo' concludersi che la previsione secondo cui “gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” contenuta nel comma 10, dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981 e' applicabile unicamente al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell’ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.

*** Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita'.


Link: http://www.agenziaentrate.it


2009-12-23 Segnalato da Spataro Ag. Entrate








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