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Salute    

Cure palliative: primo si' alla Camera

Passa ora al Senato.
17.09.2009 - pag. 69702 print in pdf print on web

A

Ancora non e' disponibile il testo approvato, ma solo quello presentato piu' di un anno fa.

Vogliamo qui riportare le definizioni, certamente un primo aspetto importante della tematica.

Art. 2. (Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;

          b) «terapie del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore;

          c) «malato»: la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

Documentazione (come facciamo sempre su Civile.it) e maggiori informazioni al link sotto indicato.


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