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"Senza l'amore la vita sarebbe un errore" - Nietzsche



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100 anni di cause tra due birrerie: sentenza della Corte Europea

Dalle conclusioni nel procedimento C‑478/07: "Negli ultimi cento anni la birreria nordamericana Anheuser‑Busch Inc. e quella ceca Budějovický Budvar si contendono in processi senza fine l’uso esclusivo delle denominazioni Budweiser e Bud."

09.09.2009 - pag. 69627 print in pdf print on web

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Dal Canada e dalla repubblica Ceca una gara secolare per avere ragione.

Due birrerie si sfidano a colpi di carte bollate senza pausa da 100 anni. Incredibile.

Il tema riguarda le indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, tema caro anche a noi italiani.

Torniamo alle conclusioni dell'avvocato generale:

"3.        Dopo lunghe vicissitudini presso gli organi giudiziari superiori, la causa è tornata – ancora senza soluzione – al Tribunale viennese, che ha deciso di porre nuove questioni pregiudiziali prima di pronunciarsi.

4.        La prima, formulata in modo piuttosto complesso, riguarda l’interpretazione di vari passaggi della sentenza Bud I, in particolare sui requisiti richiesti a un’indicazione geografica semplice per la compatibilità con l’art. 28 CE.

5.        La seconda e la terza approfondiscono la discussa questione dell’esclusività del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Partendo, sorprendentemente, dall’ipotesi di un’indicazione geografica qualificata, lo Handelsgericht Wien chiede se sia valida una tutela nazionale di questo tipo di denominazioni o quella bilaterale estesa con convenzione a un altro Stato membro, alla luce di due distinte circostanze: da un lato, il caso in cui non sia stata chiesta la registrazione comunitaria della denominazione; dall’altro, quello in cui l’indicazione geografica qualificata non sia inclusa nell’Atto di adesione di uno Stato membro, a differenza di altre utilizzate per la bevanda in questione."

 

 Al link la documentazione completa.

Ecco la decisione:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Dal punto 101 della sentenza 18 novembre 2003, causa C‑216/01, Budĕjovický Budvar discende che:

–        al fine di determinare se una denominazione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta la cui protezione in forza dei trattati bilaterali di cui trattasi può essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all’art. 30 CE, è compito del giudice del rinvio accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni esistenti nella Repubblica ceca, tale denominazione, anche se non è di per sé una denominazione geografica, sia almeno idonea a informare il consumatore del fatto che il prodotto cui essa è applicata proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro;

–        il giudice del rinvio deve inoltre accertare, del pari con riguardo alle condizioni di fatto e alle concezioni esistenti nella Repubblica ceca, se, come è affermato al punto 99 della detta sentenza, la denominazione di cui trattasi nella causa principale non abbia acquisito, alla data dell’entrata in vigore dei trattati bilaterali di cui trattasi o successivamente a tale data, una natura generica in detto Stato membro, dal momento che la Corte ha già deciso, ai punti 99 e 100 della stessa sentenza, che lo scopo del sistema di tutela istituito da detti trattati rientra nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE;

–        in mancanza di qualsiasi disposizione comunitaria in materia, è compito del giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni destinato ad illuminarlo sulle condizioni di fatto e sulle concezioni esistenti nella Repubblica ceca al fine di accertare se la denominazione «Bud» di cui trattasi nella causa principale possa essere qualificata come indicazione di provenienza geografica semplice e indiretta e che questa non abbia acquisito una natura generica in detto Stato membro. Del pari con riguardo a questo stesso diritto nazionale il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa;

–        l’art. 30 CE non impone un obbligo concreto alla qualità e alla durata dell’utilizzazione che è fatta di una denominazione nello Stato membro di origine perché la tutela di questa sia giustificata con riguardo a detto articolo. La questione se tale obbligo si applichi nella causa principale deve essere risolta dal giudice del rinvio con riguardo al diritto nazionale applicabile, in particolare al sistema di tutela previsto dei trattati bilaterali di cui trattasi.

2)      Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.

 


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