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Avvocati    

Abilitazioni all'estero di avvocati: il riconoscimento

Parere n.17 del 25 giugno 2009 della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense
08.07.2009 - pag. 69183 print in pdf print on web

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C

Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nella causa C- 311/06 (...), il Consiglio vicentino chiede di conoscere;

a) quali siano i criteri da adottare per l’iscrizione degli avvocati stabiliti all’apposita sezione speciale dell’albo;

b) se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per l’iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;

c) se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l’iter sopra indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell’art. 16 del R.d.l. 27 novembre 1933 n.1578.

Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere;

d) se si debba procedere alla concreta verificazione di un ‘elemento transnazionale’, particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l’iscrizione quale avvocato integrato consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all’art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

...

Cio' premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, e' regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.

Le modalita' del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d’interesse, sostanziali modifiche, sicche' puo' ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.

In tale contesto e' prevista espressamente la possibilita' di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facolta' e' ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).

Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella gia' ricordata sezione speciale dell’albo.


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08.07.2009 Spataro

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