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Testamento biologico    

Testamento biologico: il testo approvato in prima lettura. L'ultima parola ai medici, non a chi incaricato

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. E ora il medico puo' non seguire le indicazioni espresse anticipatamente dall'interessato. Insomma: il medico ha sempre l'ultima parola. Con quale criterio puo' dissociarsi ? Nessuno in particolare, tutti i motivi sono buoni per legge, solo una commissione di medici puo' dare l'ok. Diritti al fiduciario, in caso di perdurare del contrasto ? Boh.
30.03.2009 - pag. 68071 print in pdf print on web

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I

In pdf, al link indicato. Qui gli estratti da noi segnalati:

 

Art. 1. (Tutela della vita e della salute)

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attivita` medica nonche ´ di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonche´ all’alleviamento della sofferenza;

 

f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

 

Art. 3. (Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura perdita della propria capacita` di intendere e di volere.

 

Art. 4. (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacita` di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

 

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

 

6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

 

Art. 7. (Ruolo del medico)

1. Le volonta` espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

 

3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione e` sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista- rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. ... Il parere espresso dal collegio non e` vincolante per il medico curante, il quale non e` tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.


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