"È il popolo a fare i cittadini o sono i cittadini a fare il popolo? Pierre Rosanvallon ha scritto, con espressione felice, che il popolo è introvabile" - Di Menna - Limone
Tariffe
Tariffe: torneranno i minimi, preselezione informatica dei praticanti, assicurazione obbligatoria
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Roma 27/02/2009. Più selezione per diventare avvocati, formazione e assicurazione civile obbligatoria, istituzione presso i Consigli dell’Ordine dello Sportello per il cittadino, controllo sulla correttezza dei legali più serrato. Società tra avvocati. Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense. Specializzazioni. Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo. Pubblicità. E’ consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. Formazione permanente. L’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse degli utenti. Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l’obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito. Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all’approvazione del ministero. Fuori dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la permanenza nel registro dei praticanti: cinquant’anni di età e non oltre sei anni dal rilascio del certificato di compiuta pratica. Sportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell’ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l’accesso alla giustizia. Accesso alla professione. Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E’ previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L’esame di stato si sostiene nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell’ordine al quale appartiene “l’incolpato”. In caso di proscioglimento dagli addebiti, l’autore dell’esposto (cittadini e/o avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull’attività disciplinare svolta dai Consigli dell’Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli Albi. 27.02.2009 Spataro Consiglio Nazionale Forense Link: http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizza
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