"Se togliamo il fondamento della giustizia, che cosa sono gli stati se non delle grandi associazioni a delinquere ?" - Sant'Agostino da Ippona, 426 d.C. (De civ. Dei 4, 4)
Consumerismo
Bollette in acconto con consumi presunti troppo alti ? L'agcm si pronuncia
Il Consumatore eserciti i propri diritti
Indice generato dai software di IusOnDemand P
PS491 - ENEL - CONTENZIOSO PER FATTURAZIONE L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 gennaio 2009;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 3 dicembre 2008, con il quale è stato prorogato di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Regolamento, in considerazione dei particolari approfondimenti istruttori determinati dalla quantità dei documenti in atti nonché dalla specificità dei profili oggetto di valutazione;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Enel Energia S.p.A. (di seguito Enel), in qualità di professionista, è tra i principali operatori nel mercato libero della vendita dell’energia elettrica e del gas. Dal bilancio 2007 risulta un fatturato pari a circa 6,5 miliardi di euro ed una perdita di circa 11 milioni di euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
a) La pratica contestata
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, e alla luce di 42 (di cui 39 pervenute all’unità call center) segnalazioni di consumatori pervenute dal mese di marzo a dicembre 2008, acquisite agli atti del procedimento, è emerso che la società Enel, nella sua qualità di professionista, ha posto in essere una condotta che potrebbe integrare una fattispecie rilevante ai sensi della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
b) Profili oggetto di valutazione
L’Autorità, nell’avviare il procedimento, rilevata come il comportamento segnalato avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
In data 29 agosto 2008 è stato comunicato a Enel l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, e, contestualmente, le sono state richieste le seguenti informazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del suddetto Regolamento:
IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Oggetto di valutazione sono i seguenti profili di scorrettezza contestati alla società Enel Energia S.p.A.:
– Enel, per quanto è dato ricavare dalle risultanze istruttorie, oltre ad aver rispettato gli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore (articolo 4 delibera 152/06) non ha, altresì, violato le disposizioni normative previste dal Codice del Consumo, in quanto risulta aver adeguatamente informato il consumatore circa le modalità di lettura, l’eventuale ricorso alla stima, la possibilità di effettuare le autoletture, le modalità per porre immediato rimedio alle stime in eccesso. Pertanto, non è ravvisabile alcuna omissione informativa a danno dei consumatori.
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non risulta scorretta, in quanto non può essere imputata a Enel alcuna violazione delle regole di diligenza professionale, né la pratica è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore; DELIBERA che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Enel Energia S.p.A., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
18.02.2009 Agcm Agcm Link: http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSAP_PI.NSF/88a1d
|