Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento - Verifiche bancarie - Conti intestati ai familiari - Rilevanza - Condizioni e limiti


2009-01-15
abstract: Sentenza Cassazione 14.11.2008 n. 27186

Segnalato da Franco Ionadi


I

In tema di verifiche e accertamenti bancari, la semplice relazione di aprentela o affinità non é sufficiente a far presumere la rieribilità al contribuente dei conti bancari intrattenuti dai parenti o affini. E' necessario, a tal fine, che l'amministrazione dimostri, anche in via presuntiva, la natura fittizia dell'intestazione

 Testo Sentenza

Svolgimento del processo                           
                                                                             
    L'Amministrazione ricorre  per  cassazione  nei  confronti  della sentenza
della Commissione   Tributaria   Regionale  in  epigrafe  che,  riformando  la
decisione di  primo  grado,  ha  accolto il ricorso della contribuente avverso
un avviso di accertamento per IVA e IRAP anno 1998.                          
    Resiste la contribuente con controricorso.                               
    La causa   e'   stata   assegnata  alla  Camera  di  consiglio,  essendosi
ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..                          
    La controricorrente ha depositato memoria.                               
                                                                             
                         Motivi della decisione                              
                                                                             
    Il primo  motivo  di  ricorso  con cui si deduce carenza di motivazione in
ordine a  fatti  controversi  e  decisivi  per  il  giudizio  e'  innanzitutto
ammissibile in  quanto,  contrariamente  all'assunto  della  controricorrente,
viene censurato  l'iter  logico  della motivazione e non richiesta una diversa
valutazione delle   prove,   ne'   per  il  motivo  de  quo  e'  richiesta  la
proposizione di  alcun  quesito  di  diritto,  come  si evince chiaramente dal
disposto dell'art.  366  c.p.c., che lo pretende unicamente "nei casi previsti
dall'art. 360  c.p.c.,  comma  1,  nn.  1),  2),  3)  e  4)", e non per quello
previsto nel n. 5).                                                          
    Il motivo  e'  altresi'  manifestamente  fondato dal momento che, a fronte
dell'esistenza di  una  presunzione  ex  lege  di  attribuzione  a  ricavi dei
prelevamenti e  dei  versamenti  sui  conti  bancari intestati al contribuente
desumibile dal  disposto  del  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma
2, n.  2,  secondo  la  quale  i singoli dati ed elementi risultanti dai conti
bancari sono  posti  a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal
successivo art.  54,  se  il  contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto
nelle dichiarazioni  o  che non si riferiscono ad operazioni imponibili, e del
giudizio dei  primi  giudici  secondo  i  quali  tale  presunzione  non poteva
ritenersi vinta  dalla  documentazione prodotta dalla societa', la Commissione
tributaria regionale  si  e' limitata a stabilire che dalla medesima risultava
che sei  operazioni  per  un  ammontare  di  L. 88.450.000 erano costituite da
versamenti di   soci  per  far  fronte  all'emissione  di  un  assegno  di  L.
84.500.000 pagato  ad  una  societa'  per  l'acquisto  di  un  terreno,  senza
spendere una  parola  per  chiarire  da  dove  tale  convincimento  derivasse,
stante, ad  esempio,  la  non coincidenza degli importi; alla stessa stregua e
ancor piu'   genericamente   si   afferma   che   una  "minuziosa  elencazione
probatoria viene  fornita  da parte della societa' in ordine a tutti gli altri
movimenti bancari   effettuati   dalla   stessa",  senza  fornire,  neppure  a
campione, un  elemento  a  sostegno  del  convincimento  espresso,  cosi' come
resta del  tutto  priva  di  giustificazione  l'ulteriore affermazione secondo
cui altri  assegni  emessi  rappresentano prelevamenti di soci in corso d'anno
per sopperire a non meglio precisate esigenza familiari.                     
    La fondatezza del primo motivo assorbe il secondo.                       
    Manifestamente infondato  e'  invece  il  terzo  motivo  con  il  quale si
deduce violazione   di   legge  in  relazione  al  principio  affermato  dalla
Commissione tributaria  regionale  secondo  il  quale  la  presunzione  di cui
sopra puo'  valere  solo  per i movimenti riscontrati sui conti intestati alla
societa' o su quelli di cui si dimostri la disponibilita'.                   
    Nel dettato  normativo  non  e'  invero  rinvenibile  una  presunzione  di
riferibilita' all'attivita'   fiscalmente  rilevante  del  contribuente  delle
movimentazioni di  conti  allo  stesso collegabili solo in virtu' del rapporto
organico o  familiare  del  titolare degli stessi. Se e' vero, infatti, che la
possibilita' di  acquisizione  dei  dati dei conti correnti puo' essere estesa
anche a   quelli   intestati   a  persone  che  per  la  loro  contiguita'  al
contribuente possono  essere  considerate  per  cio'  solo  sospette in base a
considerazioni desumibili  dalla  comune  esperienza  questo non significa che
le movimentazioni  rilevate  possano  per  cio' solo essere sic et simpliciter
imputate al  contribuente  in quanto cosi' operando si fa assurgere quella che
e' una   semplice   possibilita',   sia   pure   avvalorata   dalla   concreta
osservazione del  fenomeno,  a  regola  di  comune  esperienza  rispondente al
canone dell'id   quod   plerumque   accidit,   cosi'   da  dare  per  scontata
l'esistenza di  una  situazione  sostanziale  confliggente  con quella formale
anche in   assenza   di   una  norma  che  autorizzi  espressamente  una  tale
operazione mentre   e'   necessario   un   ulteriore   passaggio   consistente
nell'accertamento che  l'intestazione  sia  sostanzialmente fittizia nel senso
che il  conto  corrente  esaminato  sia in realta' utilizzato dal contribuente
stesso. In  tal  senso  e'  stato  infatti  ritenuto che "Il D.P.R. 26 ottobre
1972, n.  633,  art.  51, comma 2, nn. 2 e 7, accorda all'ufficio il potere di
richiedere agli  istituti  di  credito notizie dei movimenti sui conti bancari
intrattenuti dal  contribuente  e  di presumere la loro inerenza ad operazioni
imponibili, ove  non  si  deduca  e  dimostri  che  i movimenti medesimi siano
stati conteggiati  nella  dichiarazione  annuale o siano ricollegabili ad atti
non soggetti a tassazione.                                                   
    Conti "intrattenuti"  sono  quelli  le  cui  poste  attive e passive siano
imputabili al  contribuente.  La  base  logica della norma e' da ravvisarsi in
una valutazione  del  legislatore di rilevante probabilita' (id quod plerumque
accidit) che  il  contribuente utilizzi il rapporto bancario per i pagamenti e
gli incassi   della   propria   attivita'.   La   lettera  e  la  ratio  della
disposizione in  esame  non ne autorizzano l'applicazione con riguardo a conti
bancari intestati  esclusivamente  a  persone  diverse, solo perche' legate da
vincoli familiari  o  commerciali,  salvo che l'ufficio opponga e poi provi in
sede giudiziale,  eventualmente  avvalendosi  degli  indizi ricavabili da tali
vincoli, che  l'intestazione  a terzi sia fittizia, cioe' esprima un'apparenza
voluta per  far  risultare  come  altrui  operazioni  in  realta' compiute dal
contribuente, o  comunque  sia  superata,  in  relazione  alle circostanze del
caso concreto,   dalla  sostanziale  imputabilita'  al  contribuente  medesimo
delle posizioni   creditorie  e  debitorie  annotate  sui  conti"  (Cassazione
civile, sez.  trib.,  28  giugno  2001,  n.  8826;  cfr. Cass. 2 marzo 1999 n.
1728)" e  che  "...  anche  se deve ritenersi che nelle societa' di persone il
vincolo societario  che  lega  i  soci alla societa' e' sicuramente piu' forte
rispetto a  quello  presente  in  altri  tipi di societa', resta pur sempre il
fatto che  la  societa'  di persone ha una sua autonomia patrimoniale, per cui
l'utilizzazione dei  conti  intestati ai soci non puo' essere ammessa sempre e
comunque, ma  e'  possibile  a  condizione che si superi il dato formale della
intestazione e  si  raggiunga  la prova che quei conti sono riconducibili alla
societa', totalmente  o  parzialmente.  Tale  prova,  ovviamente,  incombe sul
Fisco che  deve  offrire al giudice utili elementi di valutazione, anche se di
carattere presuntivo"  (Cassazione  civile,  sez.  trib.,  16  aprile 2003, n.
6073; nello  stesso  senso  Cassazione  civile, sez. trib., 18 aprile 2003, n.
6232 e  Cassazione  civile, sez. trib., 14 novembre 2003, n. 172439), nonche',
infine, che  "L'amministrazione,  in  sede  di  rettifica  e  di  accertamento
d'ufficio delle  imposte  sui  redditi  di  una societa' di capitali, ai sensi
del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  art. 37, comma 3, puo' utilizzare,
oltre ai  dati  risultanti  dalle copie dei conti correnti bancari formalmente
intestati all'ente,  anche  quelli  relativi  a conti formalmente intestati ai
soci, amministratori   o  procuratori  generali,  allorche'  risulti  provata,
anche tramite  presunzioni,  la natura fittizia dell'intestazione o, comunque,
la sostanziale  riferibilita'  all'ente  dei  conti  medesimi o di alcuni loro
singoli dati" (Cassazione civile, sez. trib., 12 settembre 2003, n. 13391).  
    E' chiaro  allora  che  l'operativita'  della  presunzione  e'  diversa in
quanto la   stessa   non   opera  quale  criterio  previsto  dalla  legge  per
l'attribuibilita' ex   lege   e   iuris  et  de  iure  al  contribuente  delle
risultanze dei  conti  correnti intestati a soggetti che con lo stesso abbiano
una qualche   relazione  ma  come  ordinario  criterio  di  valutazione  degli
elementi di  fatto  la  cui introduzione nel giudizio spetta a colui su cui fa
carico l'onere  probatorio,  cosi'  che  spetta al fisco indicare gli elementi
concreti, diversi  dalla  semplice relazione con l'intestatario, che collegano
il conto  al  contribuente,  elementi che, questo si', possono essere anche di
semplice valenza   presuntiva,   quali   l'assenza   di  fonti  apparenti  che
giustifichino i  versamenti  in  conto  oppure la coincidenza tra versamenti o
prelevamenti e  operazioni  di  presumibile  equivalente valore effettuate dal
contribuente o  anche  l'abnormita'  delle  movimentazioni  di denaro rispetto
all'attivita' del titolare del conto.                                        
    L'accoglimento del  primo  motivo  comporta  la cassazione dalla decisione
impugnata in  relazione  alla  censura  accolta e il rinvio della causa, anche
per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale.
                                                                             
                                     P.Q.M.                                  
                                                                             
    La Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso,  dichiara assorbito il
secondo, rigetta  il  terzo,  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione al
motivo accolto  e  rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Sicilia. 


2009-01-15 Segnalato da Franco Ionadi








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -