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Salute    

Ddl 972 Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà

Veronesi propone nel disegno di legge la supremazia del giudice sulle volontà espresse nel testamento biologico Photo courtesy of kipcurry
14.11.2008 - pag. 66868 print in pdf print on web

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Dalla relazione al ddl fatta da Veronesi:

Voglio ricordare che l’articolo 51 del Codice italiano di deontologia medica recita: «Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle possibili conseguenze della propria decisione. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale».

...

Tuttavia è data la possibilità al medico che ha in carico il paziente di non seguire le indicazioni di volontà anticipate, se questo contrasta con le sue convinzioni etiche, affidando quindi il paziente ad altri sanitari. Inoltre, lo stesso è contemplato qualora in uno specifico caso si rendessero disponibili, grazie a nuovi progressi scientifici, nuove possibilità di terapie e di ricupero.

...

nfine va ricordato che è un obbligo morale promulgare una legge sulle dichiarazione anticipate di volontà (comunemente definito testamento biologico) perché l’Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo che lo contempla (legge 28 marzo 2001, n. 145) e perché il Comitato nazionale di bioetica e il Codice deontologico medico sono a favore del principio del rispetto delle volontà espresse dal paziente.
    Se l’autodeterminazione è un diritto, una legge deve tutelarlo.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.(Diritto di sapere)

    1. Ogni persona ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di essere informata, in modo completo e comprensibile, sulla diagnosi e sulla prognosi, sullo scopo e sul tipo di trattamento proposto, sui benefici e sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dai medici, sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto di trattamento.

    2. La informazione di cui al comma 1 è effettiva, sostanziale e adeguata al livello di comprensione del paziente.
    3. Non sono accettati modelli comunicativi standard. La documentazione può integrare ma non sostituire il colloquio informativo.

Art. 2.(Consenso informato o rifiuto delle cure)

    1. Ogni persona ha diritto di esprimere il proprio consenso o il proprio rifiuto, totale o parziale, alle cure mediche proposte.

    2. Il consenso o il rifiuto è libero, consapevole ed esplicito.
    3. Il consenso o il rifiuto può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 3.(Diritto di non sapere)

    1. Ogni persona può liberamente e consapevolmente rifiutare ogni informazione sulla propria condizione clinica e sulla natura, portata, effetti e rischi del trattamento sanitario proposto.

    2. È consentita la delega ad una persona di fiducia a ricevere tutte le informazioni e a decidere in merito al trattamento sanitario.

Art. 4.(Trattamenti sanitari obbligatori di urgenza)

    1. Restano esclusi dal consenso informato i trattamenti sanitari obbligatori per legge.

    2. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto in situazioni di urgenza, quando la vita della persona incapace è in pericolo di vita ovvero quando la sua integrità fisica è, comunque, messa a rischio.

Art. 5.(Rispetto dell’autodeterminazione)

    1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a cure mediche versi nello stato di incapacità ad esprimere il proprio consenso e non vi sia una ragionevole possibilità di recupero dell’integrità intellettiva, i medici sono tenuti a rispettare le volontà espresse nella dichiarazione anticipata di volontà.

Art. 6.(Dichiarazione anticipata di volontà)

    1. Ogni persona ha il diritto di redigere una dichiarazione, con atto datato e sottoscritto, ovvero con atto ricevuto da notaio o da avvocato, nella quale è espressa la propria volontà di essere o non essere sottoposto ad alcuna cura, indicando eventualmente quali terapie effettuare e quali non effettuare, incluse l’alimentazione e l’idratazione artificiale, in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile che costringa ad una esistenza vegetativa dipendente da apparecchiature o sistemi che impediscano una vita di relazione.

Art. 7.(Fiduciario)

    1. Nella dichiarazione anticipata di volontà è contemplata la nomina di un fiduciario cui è affidato il compito di verificare che le volontà espresse nella dichiarazione siano rispettate.

    2. Il fiduciario opera sempre nell’esclusivo e miglior interesse della persona che versa nello stato di incapacità ai sensi dell’articolo 5.

Art. 8.(Revoca)

    1. La dichiarazione anticipata di trattamento è modificabile e revocabile in qualsiasi momento con la stessa forma prevista per la sua formazione.

Art. 9.(Rispetto della volontà)

    1. Medici e operatori sanitari sono tenuti a rispettare le volontà espresse anticipatamente dalla persona. Qualora il medico non condivida il principio del diritto al rifiuto delle cure, si astiene dal curare il malato, lasciando il compito assistenziale ad altri.

    2. Qualora nuovi progressi scientifici siano in grado di contrastare il senso della dichiarazione anticipata di trattamento, il medico può disattenderla, con l’indicazione nella cartella clinica dei motivi della propria decisione, sentito anche il parere del comitato etico della struttura sanitaria in cui è ricoverato il paziente.

 


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