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Decreto legge 13 ottobre 2008, n. 157 Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio

In breve: lo Stato presta e garantisce le banche, con un privilegio sopra tutti. Autorizzati nuovi debiti a condizioni. Arbitrio al Tesoro e all'Economia. Decisamente una legge d'emergenza. La Borsa ringrazia con rialzi anche del 16% - (GU n. 240 del 13-10-2008 ) Photocourtesy of woodsy
14.10.2008 - pag. 66575 print in pdf print on web

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testo in vigore dal: 13-10-2008

        

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in particolare l'articolo 3; Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari; Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria; Valutata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2008; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Art. 2.

    1.   Con   decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia, sono stabiliti  criteri,  condizioni  e  modalita' delle operazioni di cui all'articolo 1,   comma 2,   della   garanzia   dello  Stato  di  cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.
 

   2.  La  garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sara'  elencata  nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge 5 agosto  1978,  n.  468.  Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.


    3.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto sono riassegnate  all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.
 

Art. 3.

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2008

NAPOLITANO

Matteoli,  Il  Ministro  incaricato  di
presiedere il Consiglio dei Ministri
Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 


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14.10.2008 Spataro

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