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"Il problema e' avere o non avere qualcosa per cui valga la pena vivere" - Il fisiatra di un disabile al 100%



Domicilio    

Fisco e domicilio: anche i legami familiari contano - risoluzione n. 351/E Roma, 07 agosto 2008

Doppia imposizione, ma il fisco italiano attrae e prevale
12.08.2008 - pag. 61192 print in pdf print on web

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Residenza all’estero - articolo 2 d.P.R. 917 del 1986.

 

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

 

Il Sig. xx ha stipulato un contratto, con mansioni di allenatore, con la squadra di calcio Alfa, con sede in …. Considerata la natura delle prestazioni da svolgere che richiede la presenza continua nel Regno Unito, l’istante, dal novembre del 2007, si e' cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di .., dove precedentemente risiedeva e, iscrivendosi all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero, ha trasferito la propria residenza nella citta' inglese. L’istante precisa che; - per tutto l’esercizio 2007 e' stato possessore di Partita IVA, cessata pero' in data 31.12.2007; - e' proprietario, in territorio italiano, di alcuni immobili; - nel Comune di … risiede il coniuge, economicamente indipendente e fiscalmente non a carico, nonche' la figlia, economicamente indipendente e con domicilio distinto da quello dell’originario nucleo familiare. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

L’istante ritiene; - di dover essere considerato, ai fini fiscali, residente all’estero per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009; - di dover versare in Italia, per il periodo d’imposta 2007 le imposte relative al reddito da lavoro autonomo prodotto in Italia – oltre quelle sui redditi da fabbricati- e, per il 2008 e 2009, le sole imposte relative ai redditi da fabbricati – Irpef, Addizionali regionali e comunali ed ICI -.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

In relazione al quesito posto si reputa opportuno, in via preliminare, fare cenno alla convenzione stipulata per evitare le doppie imposizioni tra il Regno Unito e l’Italia (ratificata in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 329), al fine di fornire una piu' esaustiva analisi della problematica relativa alla definizione di domicilio fiscale. L’art. 4, paragrafo 1, della convenzione precisa che “l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”. Il successivo paragrafo 2, del medesimo articolo, invece, elenca una serie di disposizioni che consentono di considerare la persona, che sia residente di entrambi gli Stati contraenti in base alle disposizioni nazionali, come fiscalmente residente in uno solo di essi. La norma convenzionale, pertanto, rinvia, in via prioritaria, al concetto di residenza come definito dalla normativa degli stati contraenti e, solo qualora in base alle normative dei due stati un soggetto risulti residente in entrambi, elenca i criteri per dirimere il conflitto. Essendo quindi determinante stabilire se il contraente e' residente in Italia occorre in primo luogo fare riferimento alla normativa interna dettata dal TUIR. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR sono considerati residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti ovvero hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. I tre requisiti previsti dal richiamato art. 2 sono collocati, dalla norma, in posizione di alternativita', per cui il verificarsi di uno solo di essi e' sufficiente perche' un soggetto sia considerato residente in Italia. In relazione all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, si osserva che con Circolare 2 dicembre 1997, n. 304, l’A.F. ha chiarito che “… la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”. Ne consegue che l’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia. Per espressa previsione normativa, le nozioni di domicilio e residenza utilizzate dalla legge tributaria, sono desumibili dal codice civile che all’articolo 43 definisce il domicilio di una persona come il “luogo in cui essa ha stabilito la sede dei suoi affari ed interessi”, mentre la residenza come il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. In ogni caso essi sono alternativamente rilevanti ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del TUIR, nel senso che al fine di stabilire la residenza fiscale e' sufficiente la presenza di uno solo di essi. La circolare 2 dicembre 1997, n. 304, riprendendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, ha precisato che la dimora abituale e' caratterizzata dal fatto oggettivo della permanenza in un dato luogo e dall’elemento soggettivo di volersi stabilire in quel luogo. La medesima circolare precisa che il domicilio richiama una situazione giuridica caratterizzata dalla volonta' di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi e, come tale, prescinde dall’effettiva presenza fisica del soggetto. Conseguentemente, la locuzione “affari ed interessi” di cui all’art. 43, comma 1, del c.c., deve intendersi in senso ampio, comprensivo cioe' non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari. In aderenza a tale criterio interpretativo, gia' la risoluzione del Ministero delle finanze del 14 ottobre 1988, n. 8/1329, aveva considerato fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero dove svolgeva la propria attivita', aveva mantenuto il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. Quindi la circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il "centro" dei propri interessi patrimoniali e sociali e' di per se' sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano. In particolare, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l’attivita' lavorativa sia esplicata prevalentemente all'estero, la citata circolare del 2 dicembre 1997, n. 304, ha chiarito che sono indici significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale, la disponibilita' di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, la titolarita' di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attivita' e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Occorre, pertanto, una valutazione d’insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro paese per valutare se, nel periodo in cui e' stato anagraficamente residente all’estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e possa quindi essere considerato fiscalmente non residente. Lo status di residente fiscale implica quindi l’esame delle possibili relazioni - sia personali che reali - con il Paese, che non puo' essere effettuata in sede di interpello, ma solo in sede di eventuale accertamento. Qualora sulla base dei criteri esposti un soggetto risulti essere residente in Italia, egli, ai sensi dell’art. 3 del TUIR e' soggetto ad imposta in relazione a tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti, poiche' solo i non residenti sono soggetti ad imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. ***

 

Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita'.


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12.08.2008 Spataro

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