Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposte e Tasse - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale dell'acquirente cessionario


2008-08-05
abstract: Sentenza Cassazione 18.6.2008 n. 16476 - La particolare natura dei debiti tributari e i suoi effetti.

Segnalato da Franco Ionadi


I

In ipotesi di cessione d'azienza, data la particolare natura dell'obbligazione tributaria, il cessionario acquirente non può opporre al Fisco la regola, valida per i debiti di diritto comune, per cui, ai fini della corresponsabilità solidale, è necessaria l'iscrizione di essi  nelle scritture contabili obbligatrorie (art. 2560 comma 2, cod. civ.).

Testo

Con il primo motivo del ricorso l'esponente denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione della sentenza; deduce che la CTR ha risolto la controversia richiamando l'art. 2560 c.c. (cessione di azienda e debiti relativi all'azienda ceduta), mentre invece l'Amministrazione aveva sostenuto la diversa tesi dell'incorporazione nella società ricorrente di una preesistente società, della quale aveva assorbito tutte le passività. Con il 2^ motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 2560 c.c. rilevando che tale norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto i debiti tributari non erano iscritti nei libri contabili obbligatori della società ceduta. Con il 3^ motivo la ricorrente denuncia la violazione della stessa norma sotto altro profilo in quanto i debiti ceduti riguardavano non l'intera azienda ma soltanto il ramo aziendale ceduto.
Le predette doglianze - che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro stretta connessione - sono prive di giuridico fondamento. Invero la fattispecie esaminata dalla C.T.R. è la stessa sia sotto il profilo dell'incorporazione della società (tesi dell'Ufficio) che sotto quello di cui all'art. 2560 c.c., a cui ha fatto riferimento il giudice a quo per confermare la responsabilità della società per i debiti fiscali della "primitiva" soc. xxx s.r.l..
Ciò posto osserva il Collegio che i debiti tributari, data la loro particolare natura, non sono equiparabili a quelli di diritto comune per cui non è pertinente il richiamo all'art. 2560 c.c., comma 2 che esige l'iscrizione dei debiti nei registri contabili obbligatori dell'azienda ai fini della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
Sotto tale specifico motivo è irrilevante la tesi della ricorrente, non essendo necessaria l'iscrizione dei debiti nei libri contabili dell'azienda per la non opponibilità al fisco.
Quanto ai restanti motivi (3^ e 4^ motivo) - che riguardano infine la questione dell'applicabilità nella fattispecie in esame della L. n. 4 del 1929, art. 19 - sono inammissibili in quanto non risultano proposti nei precedenti gradi di giudizio.
Conseguentemente il ricorso dev'essere rigettato; nulla per le spese.


2008-08-05 Segnalato da Franco Ionadi








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