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"Nella vita e' giusto accettare quello che viene e quello che non viene, ed e' giusto sapersi accettare e tenere gli occhi aperti per sapere cosa si vuole fare e cosa non, quale strada prendere" - Riccardo Maccaferri



Avvocati    

Privacy: gli avvocati, i dati delle controparti e il principio del pari rango, relazione 2007 del Garante

Si noti in particolare il documento 1503511 (v. link in fondo all'articolo) sullo schema di codice di regolamentazione
17.07.2008 - pag. 61022 print in pdf print on web

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12.1. Attività forense

Nel quadro dell’esame degli atti pervenuti all’Autorità in materia di attività
forense, è stata dedicata particolare attenzione alle modalità di acquisizione e di utilizzazione
delle prove dedotte in giudizio da parte dei legali
nell’esercizio delle funzioni
di assistenza e difesa.

In particolare, è emersa l’esigenza di richiamare gli operatori del settore ad un più
attento rispetto dei princìpi di liceità e di correttezza del trattamento, soprattutto in
relazione alle modalità di raccolta e di utilizzo nel processo di dati personali sensibili.

Con specifico riferimento a singoli episodi di trattamento di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, è stato necessario intervenire, in diverse occasioni,
nei confronti del titolare, richiamandolo al puntuale rispetto del principio del
“pari rango” (cfr. Provv. 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832]).

In ordine all’ammissibilità di prove dedotte in giudizio, l’Autorità, in risposta alle
numerose segnalazioni pervenute, ha ribadito la necessità che eventuali eccezioni
circa la liceità e l’ammissibilità di prove e di fonti di prova nel processo vengano sollevate
innanzi al giudice adito o designato e non davanti al Garante.

Il 2007 ha segnato un passaggio importante nell’ambito dell’attività volta alla
sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria (art. 135 del Codice).

I lavori di redazione di tale codice si sono susseguiti con notevole intensità nel
corso dell’anno, anche all’interno delle riunioni promosse dall’Autorità con i soggetti
interessati.

Per le categorie interessate ai sensi dell’art. 12 del Codice, hanno preso parte ai
lavori, in rappresentanza dell’avvocatura: il Cnf (Consiglio nazionale forense),
l’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), l’Oua (Organismo unitario dell’avvocatura),
l’Ucp (Unione delle camere penali), l’Ucc (Unione delle camere civili),
l’Uae (Unione avvocati europei); per il mondo dell’investigazione privata: la
Federpol (Federazione italiana istituti privati investigazioni informazioni sicurezza),
il Sandip (Sindacato autonomo nazionale degli investigatori privati), il Conipi
(Confederazione nazionale investigatori privati), l’Aipros (Associazione italiana
professionisti della sicurezza).


Gli incontri, caratterizzati da grande spirito di collaborazione da parte di tutti i partecipanti,
hanno reso possibile la definizione, negli ultimi mesi dell’anno, di uno
schema preliminare di codice, sottoposto dalle medesime categorie interessate all’esame
del Garante per le valutazioni di cui all’art. 6 del regolamento del Garante n. 2/2006.

Lo schema, che, sulla base di una prima verifica, il 20 marzo 2008 è stato ritenuto
dall’Autorità conforme alla normativa vigente, è stato sottoposto a consultazione
pubblica anche tramite il sito web del Garante [doc. web n. 1503511], al fine
di consentire la raccolta di eventuali osservazioni da parte dei “soggetti interessati”,
prima della sua formale sottoscrizione (art. 12 del Codice; artt. 5 e 6 del regolamento
del Garante n. 2/2006).


Gli aspetti di principale novità introdotti dallo schema di codice sottoposto
all’attenzione dell’Autorità riguardano l’ambito di applicazione, i tempi di conservazione
delle informazioni, i rapporti con i terzi e con la stampa e le modalità di
trattamento dei dati personali per le finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria
.


Quest’ultimo aspetto, in particolare, ha sollevato l’esigenza di sollecitare i soggetti
coinvolti a prestare specifica attenzione con riferimento allo scambio di corrispondenza,
specie per via telematica, all’esercizio contiguo di attività autonome
all’interno di uno studio, all’utilizzo di dati riportati su particolari dispositivi o supporti,
specie se elettronici, come le registrazioni audio/video o i tabulati di flussi
telefonici o informatici, e all’acquisizione informale di notizie, dati e documenti
connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque,
rischi specifici per gli interessati.

 

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