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Condominio
Condominio: le spese di rifacimento della facciata, pagate con bonifico postale, possono godere delle agevolazioni
RISOLUZIONE N. 300/E Roma,15 luglio 2008
Istanza di Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – CONDOMINIO ALFA - Detrazione spese di ristrutturazione edilizia - articolo 1 Legge 449/1997. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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Quesito
Al riguardo, riferisce che dopo la corresponsione di una prima parte delle spese per il restauro della facciata condominiale, i pagamenti furono sospesi a seguito delle lamentele dei condomini, che consideravano i lavori non eseguiti a regola d'arte da parte dell’impresa, BETA. Il condominio, pertanto, fu chiamato in giudizio dalla ditta esecutrice e, con sentenza del Tribunale di …, condannato al pagamento di quanto dovuto alla BETA. L’istante chiede se il condominio possa usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 1, Legge n. 449/1997, anche per le spese pagate a seguito del procedimento giudiziario, considerato che i pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse dall’impresa edile sono stati eseguiti mediante bonifico postale on-line, indicando, come causale, la dicitura "estinzione debito secondo la sentenza del Tribunale di …". Soluzione interpretativa prospettata dall’istante A parere dell'istante, il condominio può avvalersi del beneficio fiscale anche per i pagamenti effettuati in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di …. Parere della Direzione Il Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, stabilisce quali siano gli adempimenti necessari per poter fruire dei benefici previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio.
Inoltre, in considerazione di quanto statuito in sentenza dal Tribunale di …, si riscontra la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l’emissione della fattura e l’esecuzione dei lavori. E’, infatti, irrilevante che l'importo sia stato corrisposto soltanto al termine di una controversia giudiziaria in quanto, comunque, si riferisce a lavori di ristrutturazione, di per sé agevolabili; la somma sulla quale è possibile calcolare la detrazione sarà unicamente quella corrisposta all'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti, al netto degli oneri giudiziari, degli onorari legali e di qualsiasi altra spesa non pertinente. Si ritiene, pertanto, che, in relazione alla fattispecie in questione, la carenza degli elementi richiesti per la compilazione del bonifico può considerarsi superata dal fatto che il condominio ha eseguito il pagamento in ossequio al disposto del giudice e che la somma corrisposta è stata versata a saldo delle fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori. Alla luce, quindi, delle osservazioni esposte, si ritiene che possa essere riconosciuta al contribuente la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il restauro della facciata condominiale, fermo restando, però, il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 41/98. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. 16.07.2008 Spataro Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file
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