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Immobili    

Immobili: certificato energetico non e' da consegnare

Restano in vigore, in attesa di una semplificazione, le nullità
27.06.2008 - pag. 60874 print in pdf print on web

a

art. 35
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:


a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;


b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;


c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).


2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'
soppresso.

DECRETO 22 gennaio 2008 , n. 37 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Gazzetta Ufficiale N. 61 del 12 Marzo 2008

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

 

Art. 13.

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.

 


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