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"Il mondo non accetta le parole | lascia che il silenzio prenda quello che non sento | abbandonandomi del suo grigiore" - Alexia



Lavoro    

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, occasionali e apprendistato

A fronte di una pluralita' di

domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,

comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,

competenze e onorari e ogni altro accessorio

27.06.2008 - pag. 60872 print in pdf print on web

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D

Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112 artt 21 e segg

 

art. 21
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo" aggiungere le parole: ",anche se riferibili alla
ordinaria attivita' del datore di lavoro".


2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti"
aggiungere le parole: "e fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale".


3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di
precedenza" aggiungere le parole: "fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale".


4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.


art. 22
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della
consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana
e periodica.".


2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole "lettera e-bis)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera g)".


3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".


4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


art. 23 Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei"
sono sostituite con "superiore a sei anni".


2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e' aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione
esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione
della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo".


3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" aggiungere le parole:
",compresi i dottorati di ricerca".


4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative"
aggiungere le seguenti parole: "In assenza di regolamentazioni
regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49,
comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53".


5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:


a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

art. 24
Taglia-leggi
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A.


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