Contenzioso - Poteri istruttori del giurice tributario - Portata e limiti
abstract: Sentenza Cassazione 11.1.2006 n. 12345
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
L
L'art. 7 del Dlgs 546/92, che attribuisce alle Commissioni Tributarie ampi
poteri istruttori di ufficio (tra cui - al comma 3 - la facolta' di ordinare
il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della
controversia), costituisce una norma eccezionale che non puo' essere
utilizzata come rimedio ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle
parti dal momento che il giudice tributario non e' tenuto ad acquisire di
ufficio le prove a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio
salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo. Diversamente
risulterebbe violato il principio dispositivo (art. 115 cpc) su cui si regge
il processo tributario (art. 1 comma 2 Dlgs 546/92) che il legislatore
delegato del 1992 ha rafforzato (art. 30 L. 413/91) ed altresi' eluso -
stante la facolta' della Commissione di disporre "sempre" le allegazioni
mancanti necessarie alla risoluzione della controversia - il rispetto dei
termini di deposito documentabile stabiliti dall'art. 32 del Dlgs 546/92
ritenuti perentori proprio per la funzione che adempiono a garanzia dei
diritti di difesa.
(Vedasi anche Cassazione n. 1134/2006;)
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Testo:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di
2006-03-22 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
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