Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso - Poteri istruttori del giurice tributario - Portata e limiti


2006-03-22
abstract: Sentenza Cassazione 11.1.2006 n. 12345

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

L'art. 7  del  Dlgs  546/92,  che attribuisce alle Commissioni Tributarie ampi
poteri istruttori  di  ufficio (tra cui - al comma 3 - la facolta' di ordinare
il deposito   di   documenti   ritenuti   necessari  per  la  decisione  della
controversia), costituisce   una   norma   eccezionale  che  non  puo'  essere
utilizzata come  rimedio  ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle
parti dal  momento  che  il  giudice  tributario non e' tenuto ad acquisire di
ufficio le  prove  a  fronte  del  mancato  assolvimento dell'onere probatorio
salvo che  sia  impossibile  o  sommamente difficile esercitarlo. Diversamente
risulterebbe violato  il  principio dispositivo (art. 115 cpc) su cui si regge
il processo  tributario  (art.  1  comma  2  Dlgs  546/92)  che il legislatore
delegato del  1992  ha  rafforzato  (art.  30  L.  413/91) ed altresi' eluso -
stante la  facolta'  della  Commissione  di  disporre  "sempre" le allegazioni
mancanti necessarie  alla  risoluzione  della  controversia  - il rispetto dei
termini di  deposito  documentabile  stabiliti  dall'art.  32  del Dlgs 546/92
ritenuti perentori  proprio  per  la  funzione  che  adempiono  a garanzia dei
diritti di difesa.    

(Vedasi anche Cassazione n. 1134/2006;)                                                             
                                                                              
 .      
                                                                             

Testo:
                          MOTIVI DELLA DECISIONE                             
                                                                             
  Con i  due  motivi  di


2006-03-22 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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