Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Notificazione dell'atto di appello spedito in busta - Perfezionamento della notifica alla data di spedizione


2006-03-03
abstract: Sentenza Cassazione 18.1.2006 n. 918

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


N

Nel  processo  tributario,  gli effetti della notificazione  dell'atto  di  appello, effettuata per mezzo del servizio postale, decorrono  per  il  notificante  dalla  data di spedizione dell'atto, anche nel  caso  in  cui  la  spedizione  avvenga  in  busta  e  non  in piego raccomandato, in  difetto  di  contestazioni riguardo al contenuto della busta stessa.

TESTO

Svolgimento del processo                            
                                                                             
    1. La  societa'  O.  S.r.l.  impugno'  un  avviso  di  accertamento emesso
dall'Ufficio Iva  di  Potenza per l'anno 1994 ed il ricorso venne parzialmente
accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza.                 
    L'appello proposto  dall'ufficio  alla  Commissione  tributaria  regionale
della Basilicata  -  notificato  a  mezzo posta in busta raccomandata anziche'
in piego   -   venne   dichiarato   inammissibile   in   quanto  pervenuto  al
destinatario dopo  la  scadenza  del termine lungo per l'impugnazione, benche'
spedito anteriormente.  Ad  avviso  del  giudice  di secondo grado la norma di
cui all'art.  20,  comma  2,  secondo  periodo,  del  D.Lgs. n. 546 del 1992 -
secondo cui,  nel  caso  di  notifica  a  mezzo  posta,  il ricorso "s'intende
proposto al  momento  della  spedizione  nelle  forme  sopra  indicate"  -  va
infatti interpretata  nel  senso  che  il  ricorso  si intende notificato alla
data di  spedizione  solamente  se  sono state esattamente rispettate le forme
previste al  primo  periodo,  e  cioe'  se  la spedizione e' avvenuta in plico
raccomandato senza  busta,  dovendo  altrimenti farsi riferimento alla data di
ricezione.                                                                   
    2. Avverso   la   sentenza   di   secondo  grado  propongono  ricorso  per
cassazione l'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate.          
    La societa' contribuente resiste con controricorso.                      
                                     &nbs


2006-03-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -