Contenzioso tributario - Notificazione dell'atto di appello spedito in busta - Perfezionamento della notifica alla data di spedizione
abstract: Sentenza Cassazione 18.1.2006 n. 918
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso notificazione Sentenza
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Nel processo tributario, gli effetti della notificazione dell'atto di appello, effettuata per mezzo del servizio postale, decorrono per il notificante dalla data di spedizione dell'atto, anche nel caso in cui la spedizione avvenga in busta e non in piego raccomandato, in difetto di contestazioni riguardo al contenuto della busta stessa.
TESTO
Svolgimento del processo
1. La societa' O. S.r.l. impugno' un avviso di accertamento emesso
dall'Ufficio Iva di Potenza per l'anno 1994 ed il ricorso venne parzialmente
accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza.
L'appello proposto dall'ufficio alla Commissione tributaria regionale
della Basilicata - notificato a mezzo posta in busta raccomandata anziche'
in piego - venne dichiarato inammissibile in quanto pervenuto al
destinatario dopo la scadenza del termine lungo per l'impugnazione, benche'
spedito anteriormente. Ad avviso del giudice di secondo grado la norma di
cui all'art. 20, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 -
secondo cui, nel caso di notifica a mezzo posta, il ricorso "s'intende
proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate" - va
infatti interpretata nel senso che il ricorso si intende notificato alla
data di spedizione solamente se sono state esattamente rispettate le forme
previste al primo periodo, e cioe' se la spedizione e' avvenuta in plico
raccomandato senza busta, dovendo altrimenti farsi riferimento alla data di
ricezione.
2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per
cassazione l'Amministrazione finanziaria e l'Agenzia delle Entrate.
La societa' contribuente resiste con controricorso.
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2006-03-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso notificazione Sentenza
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