Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Giurisdizione - Cognizione in materia di rifiuto a provvedere in autotutela - E' del giudice tributario


2005-12-10
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 10.8.2005 n. 16776

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


A

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa al diniego, espresso o tacito, a provvedere in autotutela.

L'estensione delle materie rientranti nella cognizione del giudice tributario, introdotta con l'art. 12, comma 2,  della legge n. 448/2001, ha modificato di fatto la nroma di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (che disciplina il novero degli atti impugnabili), la cui elencazione non può più ritenresi tassativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa al diniego, espresso o tacito, a provvedere in autotutela.
L'estensione delle materie rientranti nella cognizione del giudice tributario, introdotta con l'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, ha modificato di fatto la nroma di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (che disciplina il noverodegli atti impugnabili), la cui elencazione non può più ritenresi tassativa

NOTA: La sentenza é stata oggetto di aspre critiche.

TESTO

 Svolgimento del processo                           
                                                                             
    L'Ufficio provinciale  Iva  di  Frosinone  nel  corso della verifica delle
dichiarazioni annuali   Iva   relative   agli   anni  d'imposta  1987  e  1988
contestava, con  appositi  processi  verbali, alla societa' F.lli M. di L.M. e
C. S.a.s  (esercente  attivita'  di pompe funebri) di non avere, in violazione
del disposto   dell'ultimo   comma   dell'art.  19  del  D.P.R.  n.  633/1972,
provveduto al   calcolo  della  percentuale  di  indetraibilita'  dell'Iva  in
proporzione alle  operazioni  esenti  effettuate, e quindi di aver esposto una
indebita detrazione  d'imposta  di  lire  17.284.000  per  il  1987, e di lire
24.048.000 per il 1988.                                                      
    L'ufficio emetteva  quindi  avvisi  di  rettifica notificati il 7 dicembre
1993 per  il  recupero dell'imposta indebitamente detratta. Poiche' gli avvisi
non venivano    impugnati,   il   competente   Concessionario   del   servizio
riscossione tributi  emetteva  quattro  cartelle  esattoriali  (cioe'  due per
ogni anno di imposta).                      


2005-12-10 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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