Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Riscossione coattiva - Perentorietà dei termini


2005-09-15
abstract: Sentenza CTP Vibo Valentia 21.5.2005 n. 207

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


M

MASSIMA: La natura perentoria di un termine non deve risultare necessariamente ed esplicitamente dalla norma, ben potendosi desumere dalla funzione che la legge conferisce a quel termine.   Deve pertanto ritenersi perentorio il termine di cui all'art. 12 D. LGS. N. 504/1992,  secondo il quale, in materia di riscossione coattiva dell'ICI, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu notificato l'avviso di accertamento.

TESTO SENTENZA

L'esercizio dei poteri impositivi della Pubblica Amministrazione deve essere sottoposto a termini certi perché possa dirsi soddisfatto il diritto del contribuente a non essere costretto ad una indefinita soggezione all'azione esecutiva dell'Ente impositore (ex plurimis da ultimo Cass. Sez. trib. 12 novembre 2004, n. 21498). Di tal che é da ribadire il principio, ormai affermato, che il carattere perentorio di un termine noin deve risultare necessariamente in maniera esplicita dalla norma, potendosi desumere dalla funzione preclusiva che la legge gli conferisce.

Non può, pertanto, evocarsi in dubbio che, avendo il legislatore sdtabilito che il ruolo deve essere formato e reso esecvutivo non oltre il 31 dicemnbre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ..(art. 12 D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504), il decorso del termine così prefissato per il compimento di detto adempimento determina effetti preclusivi per la riscossione coattiva impedendo alla pubblica amministrazione di richiedere il pagamenrto del tributo.

  Nel caso di specie risulta nel dettaglio degli addebiti dalla cartella che alla contribuente l'avviso prodromico all'iscrizione é stato notificato il 3 dicembre 2001 mentre il ruolo relativo é stato reso esecutivo il 18 giugno 2004, quindi, oltre il 31 dicembre 2003 (secondo anno successivo a quello dell'eseguita notifica).

Il ricorso, pertanto, va accolto e, in applicazione del principio di soccombenza, il Comune di Sant'Onofrio é condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 600, di cui euro 14,25 per spese, euro 285,75 per diritti di avvocato ed euro 300 per onorartio di avvocato, oltre iva e cap, come per legge.

P.Q.M.

las Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sant'Onofrio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 600, di cui euro 14,25, per spese, euro 285,25 per diritti di avvocato ed euro 300 per onorario di avvocato, oltre iva e cap, come per legge.


2005-09-15 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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